Dicembre n°5 2018

Legge

Spalmaincentivi per il fotovoltaico

Il TAR del Lazio ha rimesso alla Corte di Giustizia UE la questione pregiudiziale sul contrasto della “spalmaincentivi” con alcuni principi fondamentali del diritto comunitario.

Con ordinanza pubblicata lo scorso 20 novembre, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione terza ter) ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la questione pregiudiziale relativa al possibile contrasto della norma cosiddetta “Spalmaincentivi” (articolo 26 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116) con alcuni principi fondamentali del diritto comunitario.

Ricordiamo che la disciplina del 2014 metteva a disposizione dei titolari di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200kW tre opzioni: a) il prolungamento del periodo di incentivazione da 20 a 24 anni, con decorrenza dall’entrata in esercizio dell’impianto e riduzione percentuale della tariffa riconosciuta, quest’ultima variabile in base al residuo periodo di diritto agli incentivi; b) la possibilità di mantenere il periodo ventennale di incentivazione con la previsione di un primo periodo di riduzione dell’incentivo e un secondo periodo di fruizione dell’incentivo incrementato secondo percentuali definite dal Ministero dello Sviluppo Economico (DM 17 ottobre 2014); c) il mantenimento del periodo ventennale con tariffa ridotta di una quota percentuale per il periodo residuo di diritto all’incentivo: 6% per impianti da 200kW a 500kW, 7% per impianti da 500kW a 900kW, 8% per impianti di potenza oltre i 900 kW.

Questa disposizione, come rammenta lo stesso tribunale amministrativo, lo scorso anno era già stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale con ordinanza di rimessione del medesimo organo giudicante (stessa sezione), la quale - con sentenza n. 16 del 2017 - aveva dichiarato non fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, in quanto la revisione “in corsa” del regime di incentivazione sarebbe stata giustificata dal superiore interesse pubblico di bilanciamento degli interessi coinvolti, inteso a contemperare la politica di supporto alla produzione di energia da fonti rinnovabili e la sostenibilità dei costi degli incentivi posti a carico della collettività, che incidono sulle bollette di tutti i consumatori. A fronte di tali considerazioni, la Consulta ha ritenuto non altrettanto rilevante l’interesse degli investitori (titolari di impianti di produzione) alla tutela delle proprie posizioni consolidate, che hanno dunque ceduto il passo all’interesse generale, considerato prevalente.

Il ricorso amministrativo che ha dato origine all’ordinanza di rimessione alla Corte europea ha ad oggetto la richiesta di annullamento dei due decreti ministeriali di attuazione dell’articolo 26, nello specifico: 1) il DM 16 ottobre 2014 recante approvazione delle modalità operative per l’erogazione da parte del Gestore Servizi Energetici S.p.A. delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazione, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e 2) il DM 17 ottobre 2014 che detta le modalità per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell’articolo 26, comma 3, lett. b) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

La motivazione del provvedimento di rimessione alla Corte UE è piuttosto articolata e prende in esame numerosi aspetti sui quali le disposizioni impugnate potrebbero essere censurate alla luce dell’ordinamento europeo. 

Innanzitutto i giudici amministrativi ipotizzano che la rimodulazione dell’incentivo abbia leso i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto, connaturati all’ordinamento comunitario e riaffermati in numerose sentenze della Corte UE, andando a incidere negativamente sulle convenzioni esistenti, stipulate per un periodo ventennale tra il GSE e i produttori di energia da fonti rinnovabili. Ciò in quanto le tre nuove modalità di erogazione degli incentivi si sostanziano in soluzioni certamente peggiorative dal punto di vista economico, fino ad arrivare a una decurtazione secca delle tariffe, come nel caso dell’opzione c) prevista dall’articolo 26. Sarebbe così vanificata la programmazione degli investimenti economici per fatti sopravvenuti, non giustificati da circostanze di carattere eccezionale, del tutto imprevedibili anche per l’imprenditore prudente e accorto.

Il giudice rimettente ipotizza altresì la violazione della Direttiva 2009/98/CE sulla promozione delle fonti rinnovabili di energia, dal momento che i principi in essa contenuti vieterebbero al legislatore nazionale di sovvertire le condizioni iniziali delle sovvenzioni già concesse alle imprese e di colpire, con misure retroattive, gli investimenti programmati. Il rischio sarebbe quello di compromettere il raggiungimento del risultato auspicato dal legislatore comunitario di diffusione delle fonti rinnovabili.

Il TAR ricorda inoltre la convenzione europea dei diritti umani che riconosce protezione al diritto di proprietà, esteso anche ai diritti di credito, ed esprime i propri dubbi sulla possibilità per le autorità nazionali di intervenire su situazioni già consolidate, anche in presenza di esigenze di bilanciamento dei differenti interessi in gioco. 

Discorso analogo fa il giudice nazionale con riferimento alla possibile violazione dei principi contenuti nella carta dei diritti fondamentali dell’UE e nel trattato sulla carta europea dell’energia del 1994 che garantiscono il diritto alla libertà di programmazione delle attività economiche, unitamente alla necessità che sia assicurata stabilità agli investimenti a condizioni eque e trasparenti.

Il Tribunale amministrativo, ritenendo che alcuni punti sui quali nel 2017 si era pronunciata la Consulta siano tuttora rimasti irrisolti, ha sospeso il processo amministrativo in attesa del pronunciamento della Corte UE.

ESPERTA IN DIRITTO AMBIENTALE E AUTRICE DI ARTICOLI SU IL SOLE24ORE

Stefania Gorgoglione è avvocato libero professionista ed esercita la propria attività a Milano. Ha maturato una ventennale esperienza nel campo del diritto ambientale come ricercatrice e come consulente di imprese ed enti pubblici e privati. Nel settore dell’energia, assiste operatori del libero mercato e imprese consumatrici (anche aggregate in consorzi), nonché produttori di energia da fonti rinnovabili.

Docente a Master universitari e a corsi di formazione in diritto dell’energia e in diritto dell’ambiente, è autrice di numerose pubblicazioni e di articoli su riviste giuridiche e sul quotidiano “Il Sole24Ore”. 

Collabora con la Camera di Commercio di Milano, Monza-Brianza e Lodi in qualità di esperta in diritto dell’ambiente e dell’energia.