Luglio n°3 2018

RAEE

15 agosto 2018: cosa cambia nella gestione dei RAEE

Il Decreto n. 49/2014, presto in vigore, prevede novità importanti nella gestione dei rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Una rivoluzione? No. Quel che è certo è che ci saranno dal 2019 nuovi traguardi per quanto concerne la percentuale di raccolta e avvio al riciclo, quindi più opportunità per l’ambiente, per l’economia, per il lavoro. 

L’allargamento della normativa sui rifiuti elettronici ad altre categorie di prodotti tecnologici, il cosiddetto Open Scope, era già prevista dal decreto legislativo 2014. Ora la deadline si avvicina. Ma alle soglie di ogni fatidica data (ultimo in ordine di tempo l’entrata in vigore del GDPR, quello sulla privacy che ha tolto il sonno a molte aziende) le acque si agitano, tanto che anche il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Comitato di Vigilanza e Controllo nella gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle pile e accumulatori  hanno pubblicato on-line nel mese di maggio il documento “indicazioni operative per la definizione dell’ambito di definizione “aperto” del Decreto Legislativo n. 49/2014” con un sottotitolo poco “ministeriale” ma che sintetizza in modo efficace i timori che circolano.

Recita infatti il sottotitolo: “Uno spettro s’aggira per l’Europa: lo spettro dell’open scope”. 

Ci sembra quindi utile riportare in questo speciale, prima delle indicazioni Cobat RAEE, la premessa del documento citato:

”Il 15 agosto 2018 entra in vigore il «campo aperto» di applicazione del d. lgs. 49/2014, come previsto dalla direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

Tale avvenimento è vissuto dagli operatori del settore - produttori, associazioni di categoria, consorzi - come uno spartiacque tra tutto ciò che nel mondo RAEE è successo prima e quello che accadrà dopo il 15 agosto 2018. 

Non siamo d’accordo. Nessuno spartiacque e nessuna era nuova e virtuosa. Vediamo perché. 

Innanzitutto con la data del 15 agosto non viene minimamente modificata la definizione di AEE che, sempre, rimangono le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua; né vengono modificate le indicazioni fornite da vari organismi tecnici europei al fine di individuare correttamente cosa è AEE e cosa no; e non una sola parola del d. lgs. 49/2014 viene modificata in corrispondenza della data fatale. 

In altre parole, quel che sarà AEE dopo il 15 agosto è AEE anche prima del 15 agosto, e lo è almeno dall’entrata in vigore del d. lgs. 49/2014. 

Allora, cosa cambia? 

... Ce lo dice la Commissione Europea nella relazione del 18 aprile 2017, quando afferma che le modifiche, apportate all’ambito di applicazione, riguardano il passaggio dalle attuali 10 categorie dell’Allegato I della nuova direttiva RAEE... alle 6 nuove categorie dell’Allegato III, che includono due categorie “aperte” relative alle apparecchiature di grandi e piccole dimensioni, ed evidenzia che la nuova direttiva disciplina tutte le categorie di AEE che rientrano nell’ambito di applicazione della vecchia direttiva e che il fatto di “rendere aperto” l’ambito di applicazione dovrebbe permettere di eliminare i problemi risultanti dalla diversa classificazione dei prodotti operata negli Stati membri. 

Quindi le modifiche attengono solo ed esclusivamente ad una diversa ripartizione delle categorie di AEE che dalle dieci di cui all’allegato I del d. lgs. 49/2014, passano alle sei dell’allegato III. E la natura di questa variazione comporta, effettivamente, la conseguenza per cui un maggior numero di prodotti potrebbero entrare nell’ambito di applicazione del decreto. Ma solo e soltanto perché il predetto allegato I in vigore sino al 15 agosto distingue le categorie per tipologie di prodotti: grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici e così via discorrendo sino ai distributori automatici. Se un produttore non riusciva ad inquadrare un proprio prodotto, AEE ai sensi della definizione, in nessuna delle predette dieci categorie, semplicemente, ma anche giustificatamente, non lo considerava nel campo di applicazione del d. lgs. 49/2014.

Dal 15 agosto, invece, da questo punto di vista, la novità introdotta dall’allegato III è sostanziale perché delle sei categorie di AEE che prevede, tre sono individuate per tipologia di prodotti, come nell’allegato I, ma la 4, la 5 e la 6 fanno riferimento, rispettivamente, ad “apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm)”, ad “apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)” ed a “piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)”. 

La conseguenza della predetta nuova “categorizzazione” fa sì che il prodotto che prima del 15 agosto, pur avendo tutte le caratteristiche rintracciabili nella definizione di AEE, ma non essendo inscrivibile a tutto tondo in nessuna delle dieci categorie di cui all’allegato I, rimaneva fuori dal campo di applicazione del d. lgs. 49/2014; dopo il 15 agosto lo stesso prodotto, con l’avvento dell’allegato III, anche se non dovesse risultare ascrivibile a nessuna delle prime tre categorie “tipologiche”, certamente potrà essere inserito in una delle altre tre categorie, facendo queste riferimento, in modo prescrittivo, soltanto a parametri dimensionali. 

È di tutta evidenza che più di qualche AEE che oggi non trova collocazione in nessuna delle dieci categorie dell’allegato I, dal 15 agosto la troverà, certamente, nella categoria 4 o 5 o 6 dell’allegato III. 

Ciò comporterà un sicuro aumento delle quantità di AEE immesse sul mercato e delle quantità di RAEE che dovranno essere raccolti... ma questa è un’altra storia.

Tuttavia, anche se nessuno spettro s’aggira per l’Europa, il Comitato ha ritenuto di offrire il proprio contributo alla causa della chiarezza e della semplificazione degli adempimenti da parte di produttori ed importatori in ordine alla corretta collocazione di prodotti che potrebbero rientrare nel campo di applicazione della normativa RAEE.

Il presente documento, pertanto, cerca di individuare criteri semplici ed univoci seguendo i quali gli operatori possano classificare correttamente i propri prodotti.

Sin d’ora sappiamo che il documento non è esaustivo di ogni dubbio, né avrebbe potuto esserlo vista la complessità ed anche la “scivolosità” della materia, ma proprio per questo prevediamo, in linea con il d. lgs. 49/2014, la possibilità che gli operatori chiedano al Comitato, per singoli prodotti, di esprimersi sulla loro corretta classificazione.