Informazioni di pubblica utilità

In generale, la definizione di rifiuto attualmente riconosciuta, stabilita dalla Direttiva Europea 2008/98/CE, è - com’è noto - «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi». Questa definizione, che accende iter e strumenti per il trasporto e la gestione, come formulari di identificazione, autorizzazioni e altre peculiarità proprie del mondo dei rifiuti, pone una serie di problemi in quei casi che si potrebbero definire “a metà tra i due mondi”, lungo la sottile linea rossa che separa il “rifiuto” dal “non rifiuto”.

Nel caso, per esempio, di dispositivi o accumulatori non più funzionanti che debbono essere trasportati in assistenza per una valutazione tecnica, dimostrare la non appartenenza alla categoria “rifiuto”, non è sempre semplice.

Nel caso specifico delle batterie, il Nuovo Regolamento (UE) 2023/1542, affronta il tema nell’Allegato XIV, ponendo in capo a chi spedisce degli obblighi precisi che provino la natura di “non rifiuto” e che ne assicurino la corretta gestione. Questi obblighi saranno applicati a partire dal 18 Agosto 2025.

Gli obblighi

Vediamo, dunque, gli obblighi fondamentali in materia, secondo il Regolamento.

Nel caso in cui il detentore intenda spedire batterie usate, non “rifiuti”, è tenuto a produrre:

   1. Copia della fattura o del contratto relativo alla vendita o al trasferimento della batteria, attestante il pieno funzionamento della stessa
   2. Prove della valutazione o dei test condotti per dimostrare la funzionalità della batteria o parte della stessa, volte accertarne lo stato di salute e la presenza di sostanze pericolose
   3. Dichiarazione del detentore, dalla quale emerga che nessuna parte del contenuto della spedizione sia classificabile come rifiuto (ai sensi dell’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE)
   4. Un’adeguata tutela contri i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un imballaggio opportuno e un adeguato accatastamento del carico. La responsabilità resta a carico del detentore che organizza il trasporto.

Non sono richiesti fatture o contratti di vendita/trasferimento e prove dei test di valutazione, quando il trasporto è ai fini di rinnovo o riparazione, ovvero nei casi in cui in cui il trasferimento avvenga tra imprese e alle seguenti condizioni (alternative):

   1. la batteria è rinviata per riparazione sotto garanzia ai fini del riutilizzo
   2. la batteria usata ad uso professionale è rinviata – per rinnovo o riparazione in base ad un contratto valido - al produttore, ad un terzo per suo conto o ad un impianto che ricade nell’applicazione del C(2001)107/def. del Consiglio dell’OCSE
   3. la batteria usata ad uso professionale è difettosa ed è rinviata al produttore o ad un terzo per suo conto al fine di eseguire delle analisi profonde sul difetto

Infine, in termini generali, ricordiamo che, in molti casi, come nel caso del litio, le batterie sono considerate merci pericolose e pertanto ricadono, per il trasporto su strada, nell’accordo ADR.

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