Informazioni di pubblica utilità

Con il Decreto Ministeriale n. 144 dello scorso 15 Aprile, pubblicato sul portale del MASE il 13 Maggio, si definiscono le modalità di iscrizione al Registro dei Produttori cui sono obbligati tutti i soggetti al regime di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR).

Il Registro dei Produttori è stato istituito dal Dlgs 152 nel 2006. Il testo appena pubblicato va, dunque, a definirne le modalità di iscrizione, implementando alcuni dettagli.

Il Registro nazionale si compone dei registri di filiera di cui al Dlgs 152, come imballaggi, oli minerali e vegetali, polietilene, ricomprendendo i Registri nazionali dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti elettronici (RAEE), dei soggetti tenuti a finanziare la gestione a fine vita delle pile e implementando i soggetti che finanziano la gestione degli pneumatici fuori uso.

Di fatto, le modalità di iscrizione per i Produttori AEE e pile restano immutati rispetto a quanto già in vigore. Ma va fatta attenzione in caso di variazioni o cessazione di attività successive all’iscrizione, in quanto la comunicazione al registro va fatta non oltre i 30 gg.

In merito alla visibilità del numero di iscrizione al Registro, viene confermata la necessità di indicarlo su tutti i documenti commerciali (fatture, scontrini, ricevute, etc) e – nel caso di vendita online – i Produttori sono tenuti a pubblicarlo sulla propria piattaforma web.

Inoltre, come di recente comunicato dal Ministero stesso, anche i Produttori di Pneumatici dovranno procedere all’iscrizione, non appena sarà disponibile relativa procedura.

Infine, vengono confermate le funzioni di controllo dell’Organismo di Vigilanza sull’operato dei sistemi collettivi, come anticipato dal Dm del 15 Dicembre 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 26 Aprile.

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