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End of Waste

Non sono più rifiuto solo le parti degli autoveicoli che, provenendo da operazioni di messa in sicurezza, vengono recuperate da un soggetto autorizzato, in linea con le condizioni richieste dall’articolo 183-ter del Decreto Legislativo 152 del 2006. Il chiarimento arriva dalla sentenza 2260/2021 della Corte di Cassazione.

La Suprema Corte ha confermato la condanna del titolare di un’azienda, accusato di gestione illecita di rifiuti per aver esportato all’estero quattro automezzi integri e non bonificati.

L’imputato si è difeso definendo l’operazione una legittima commercializzazione di parti di ricambio. Tuttavia, stando alla documentazione della dogana, a essere esportati non erano pezzi di ricambio, bensì rifiuti costituiti da parti di autoveicoli, che dunque andavano bonificati prima del passaggio di frontiera. L’evidenza è stata rafforzata dal fatto che l’imputato non abbia fornito documentazione attestante l’end of waste per le parti in oggetto, necessaria per la commercializzazione.

La Corte di Cassazione ha ribadito dunque che le parti di autoveicoli risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui al Decreto Legislativo 209 del 2003, provenienti da centri di raccolta autorizzati, per vedere cessata la qualifica di rifiuto devono essere oggetto di recupero, in regime semplificato, come da Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1998. Solo così possono rispettare le condizioni del D. Lgs. 152 del 2006. Rispetto delle condizioni che va comunque provato.