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Trasporto merci pericolose

Trasporto merci pericolose, cambiano le regole. È infatti entrato ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 2021 il nuovo Regolamento ADR, l’accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose. In realtà, l’applicazione del documento aggiornato è obbligatoria nei primi sei mesi dell’anno solo per l’autotrasporto internazionale, mentre per il trasporto nazionale si può applicare l’ADR 2019 fino al 30 giugno 2021.

L’Accordo, aggiornato con cadenza biennale, oggi perde la specifica “europeo” e introduce alcune novità, sulla scia della crescente elettrificazione del trasporto e l’aumento di movimentazione di batterie al litio e di dispositivi per la produzione e lo stoccaggio di energia elettrica.

Gli aggiornamenti, elaborati dal gruppo di lavoro sul trasporto delle merci pericolose dell’UNECE (Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite), riguardano le batterie al litio, con le nuove disposizioni per l’identificazione e specifiche deroghe. Cambiano le dimensioni minime del marchio identificativo per le pile/batterie al litio trasportate in esenzione: si passa da un minimo di 120 mm di larghezza x 110 mm di altezza a un minimo di 100 mm di larghezza x 100 mm di altezza; per la versione ridotta, qualora le dimensioni del collo lo richiedano, da 105 mm di larghezza x 74 mm di altezza a 100 mm di larghezza x 70 mm di altezza. È inoltre specificato che il marchio può essere di forma rettangolare o quadrata, non più solo rettangolare.

Novità anche per i numeri ONU, con la tabella A aggiornata, e le disposizioni speciali per specifici numeri ONU. Nel dettaglio, i veicoli alimentati unicamente da batterie al litio metallico o al litio ionico devono essere assegnati alla rubrica ONU 3171 VEICOLO ALIMENTATO A BATTERIA. Le batterie al litio installate in una unità di trasporto, progettate solo per fornire alimentazione al di fuori della CTU, devono essere assegnate alla rubrica ONU 3536 BATTERIE AL LITIO INSTALLATE IN UNITÀ DI TRASPORTO batterie al litio ionico o al litio metallico.

Per quanto riguarda la classificazione, le modifiche più importanti riguardano le merci della classe1, della classe 6.2 e della classe 7.

Con il nuovo regolamento, inoltre, si arricchisce l’elenco di soggetti che devono presentare la relazione di incidente, con l’introduzione dello scaricatore. Si segnala inoltre che l’obbligo della nomina del Consulente ADR è esteso alle imprese che rivestono il ruolo di puro speditore.