Avete un’azienda che ha un’attività autorizzata di stoccaggio di rifiuti? Svolgete una o più operazioni di trattamento? O, in alternativa, siete un centro di raccolta comunale o intercomunale? Attenzione, perché dal 7 ottobre 2021 sono entrate in vigore le nuove Linee guida per la stesura del Piano di emergenza esterna, relativamente agli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti. Ecco di cosa si tratta e le 4 cose da fare assolutamente per essere in regola.
Cosa dice il provvedimento
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono ufficialmente in vigore le Linee guida per la stesura del Piano di emergenza esterna relativamente agli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.
Le nuove Linee Guida:
- «contengono le indicazioni per una procedura di intervento da attuare secondo livelli progressivi, con la finalità di definire in maniera sintetica e puntuale le modalità operative di intervento per la gestione dell’emergenza connessa ai possibili eventi incidentali occorrenti negli impianti di stoccaggio e trattamento, quali ad esempio gli incendi, con formazione e diffusione di sostanze inquinanti all’esterno dell’impianto stesso.»,
- sono applicabili agli impianti che effettuano attività autorizzata di stoccaggio rifiuti (quindi non un produttore iniziale, che gestisca un “semplice” deposito temporaneo), a quelli che svolgono uno o più operazioni di trattamento autorizzate, nonché ai centri di raccolta comunali e intercomunali.
In sostanza riguardano tutti coloro i quali hanno un’autorizzazione alla gestione rifiuti, e che probabilmente hanno già presentato un piano di emergenza nel 2019: quello che cambia è che il Piano di Emergenza viene ad essere definito da un provvedimento in Gazzetta Ufficiale: sarà perciò necessario revisionare, in tempi rapidi, il proprio Piano di Emergenza per accertarsi sia conforme.
Secondo il DPCM entro il 6 dicembre 2021, i titolari degli impianti devono trasmettere alla Prefettura tutte le informazioni utili per elaborare o aggiornare il PEI (Piano di emergenza esterna), ovvero lo strumento che verrà attivato in caso di necessità per tutelare la popolazione e l’ambiente circostanti. Successivamente, entro 12 mesi dal ricevimento delle informazioni, il prefetto redige o aggiorna il piano di emergenza esterno (PEE). Tutto questo non si applica alle installazioni già sottoposte al D. Lgs. n. 105/2015, la cosiddetta Seveso - ter, per i quali da tempo si applicano obblighi specifici.
La storia del provvedimento
A seguito del susseguirsi di incendi in impianti di gestione rifiuti, il ministero dell’Ambiente aveva emesso delle circolari per indicare alcune buone pratiche di prevenzione. Ad una prima versione del marzo 2018 era seguita la revisione di gennaio 2019. In forza del Dl 4 ottobre 2018, n. 113, gli impianti avevano l’obbligo di predisporre un Piano di Emergenza interno, che adesso viene meglio definito, attraverso un apposito DPCM, come previsto all’art 26-bis, comma 9, del provvedimento del 2018
La normativa Seveso
Essendo citata nel provvedimento, vale la pena affrontare brevemente l’argomento Seveso. Si tratta di una Direttiva Europea, recepita dall’Italia, che ha il compito di prevenire, e nel caso gestire, gli “incidenti rilevanti”, ovvero gli incidenti ad impianti industriali che possono generare gravi pericoli per l’ambiente o la salute umana. Questa normativa si applica anche a impianti di gestione rifiuti, depositi di sostanze pericolose, etc.
Quando si superano determinati limiti di sostanze pericolose in magazzino, è necessario avviare un iter autorizzativo che si differenzia in base ai quantitativi gestiti: gli obblighi scattano, ad esempio, qualora si detengano più di 100 tonnellate di prodotti, o rifiuti, ecotossici, oppure più di 50 tonnellate di prodotti o rifiuti tossici (il limite scende a 5 per le sostanze molto tossiche). Questi limiti, ed altri ancora citati nella normativa, possono essere facilmente superati, specialmente per chi si ritrovi a gestire rifiuti pericolosi.
Cosa devo fare per essere in regola?
- Redigere o aggiornare un PEI conforme alle linee guida, e trasmetterlo entro il 21 dicembre al Prefetto
- Se gestisco sostanze chimiche, oppure rifiuti pericolosi, verificare l’applicabilità della normativa Seveso alla mia installazione.
- Se la normativa risultasse applicabile, iniziare immediatamente l’iter di notifica al Ministero.
- Qualora la normativa Seveso non fosse applicabile, consigliamo comunque di redigere una procedura che dia evidenza dei calcoli effettuati e dei controlli in essere per garantire che il proprio impianto, in ogni momento, non corra il rischio di essere considerato assoggettabile alla Seveso.
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