Le nuove regole tecniche per la prevenzione degli incendi nei luoghi di lavoro, che aggiornano il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, sono già pronte, nero su bianco. L’Italia le ha notificate, all’interno di tre schemi di decreti ministeriali, alla Commissione europea, che entro il 25 maggio prossimo potrà presentare eventuali obiezioni tecnico-giuridiche.
I tre schemi di decreto del ministero dell’Interno riguardano:
- i criteri generali per il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio
- i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro
- i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio
Il primo schema di decreto ministeriale, oltre a stabilire i criteri per il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, nonché le modalità di qualificazione del tecnico manutentore, fa riferimento anche alla normazione tecnica volontaria. Tali norme, come ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferiscono presunzione di conformità, ma rimangono volontarie e non obbligatorie.
Il secondo schema di decreto, che riguarda la progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, stabilisce criteri semplificati di approccio alla valutazione del rischio incendio ed indica le misure di prevenzione e protezione gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio, che presentano tutti i seguenti requisiti:
- affollamento complessivo inferiore a 100 occupanti
- superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
- piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
- non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.
In questi casi, la valutazione del rischio d’incendio deve tener conto della complessità del luogo di lavoro e deve ricomprendere:
- individuazione dei pericoli d’incendio
- descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti
- determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
- individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
- valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
- individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.
Successivamente, il provvedimento dettaglia la strategia antincendio, in tutte le sue fasi: compartimentazione, esodo, gestione della sicurezza antincendio, controllo dell’incendio, rivelazione ed allarme, controllo di fumi e calore, operatività antincendio, sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, in linea con i criteri implementati dal Codice di prevenzione incendi (DM 03 agosto 2015). Inoltre, nel caso in cui le misure prescrittive previste nel decreto non possano essere rispettate, il datore di lavoro potrà adottare metodologie prestazionali, o, in alternativa, individuare misure che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
Il terzo e ultimo schema di decreto, che stabilisce i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza, pone particolare attenzione al tema della formazione obbligatoria, arrivando anche a dettagliare i contenuti minimi dei corsi, correlati al livello di rischio dell’attività e la qualificazione dei formatori antincendio, fin qui rimasta poco definita.
Uno dei punti di riferimento italiani in materia di formazione obbligatoria è AiFOS, l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro, di cui Cobat Academy è centro di formazione. Cobat Academy ha anche sviluppato un’unità specifica dedicata alla sicurezza sul lavoro, che ha come scopo, oltre che erogare formazione, quella di fornire supporto specialistico per lavorare a fianco delle aziende offrendo servizi di consulenza “su misura” in materia di:
- Prevenzione Incendi e Valutazione rischio incendio
- SCIA antincendio e Certificati di Prevenzione Incendi
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