Informazioni di pubblica utilità

Sostegno reddito

Come fare per assicurare ai lavoratori una tutela, in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività? Come erogare prestazioni integrative previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro? E, poi, ancora, come ottenere assegni straordinari in caso di esodo agevolato e finanziare attività formative? Le risposte, almeno per chi si occupa di servizi ambientali, sono tutte nel Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali che – con al via libera da parte dell’INPS alla contribuzione da parte delle aziende – diventa ufficialmente operativo.

Beneficiari degli interventi del Fondo sono i lavoratori dipendenti dei datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti del settore dei servizi ambientali, compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ed esclusi i dirigenti.

Il quadro normativo

Il Fondo viene istituito presso l’INPS con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, a seguito della stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione dei Fondi di solidarietà bilaterali, da parte delle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale.

In particolare, il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle imprese dei servizi ambientali è stato costituito a seguito dell’accordo sindacale nazionale stipulato in data 18 luglio 2018 tra Utilitalia, Cisambiente, Legacoop, Fise Assoambiente e FP CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti UIL, FIADEL.

Come funziona

Con la Circolare n. 86 del 17 giugno 2021 - ai sensi delle previsioni introdotte dal decreto interministeriale n. 103594 del 2019 - l'INPS illustra la disciplina del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali approfondendo, in particolare, le caratteristiche, la disciplina e le finalità.

Il Fondo provvede all’erogazione delle seguenti prestazioni:

1) assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie;

2) prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alla Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) ovvero alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;

3) assegni straordinari per il sostegno al reddito su richiesta del datore di lavoro a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo.

Come presentare domanda

Come riporta la Circolare INPS, la domanda di assegno straordinario deve essere presentata dal datore di lavoro in modalità telematica, attraverso l’apposito servizio “Prestazioni Esodo dei Fondi di Solidarietà e accompagnamento alla pensione”.

L’assegno può essere determinato con due modalità, in base a quanto stabilito dall’accordo aziendale:

- può essere pari all’importo mensile lordo del trattamento pensionistico che il lavoratore teoricamente percepirebbe alla data di cessazione del rapporto di lavoro, maggiorato della quota relativa alla contribuzione correlata che sarà versata durante la fruizione della prestazione. Tale maggiorazione verrà computata nella quota contributiva.

- in misura fissa e per tutta la durata della prestazione. In tale caso, l’importo deve essere indicato nella domanda di prestazione.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la Circolare n° 86 del 17-06-2021: https://servizi2.inps.it/