Informazioni di pubblica utilità

antincendio

Arrivano nuovi criteri per il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio sui luoghi di lavoro. Il ministero dell’Interno li ha già approvati, ma niente panico: le nuove regole scattano dal 25 settembre 2022. Le aziende hanno quindi 12 mesi per organizzarsi. In particolare, viene resa obbligatoria la “qualificazione” del tecnico manutentore. Cosa significa? Ecco le novità da sapere per non farsi trovare impreparati.

È tutto nero su bianco nel decreto del ministero dell’Interno datato 1 settembre 2021. Il documento definisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 46, comma 3 del Dlgs 81/2008, il cosiddetto Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro.

Tra le definizioni, spunta il tecnico manutentore qualificato

Una delle novità più rilevanti del decreto si trova già nelle definizioni. Partiamo quindi dalle basi e vediamo come la norma definisce attività e figure professionali.

1- manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
2- tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II, che costituisce parte integrante del presente decreto;
3- qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l’amministrazione competente determina che i risultati dell’apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti;
4- controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio;
5- sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

Manutenzione e controlli: cosa cambierà

Insomma, saranno i tecnici manutentori qualificati a poter svolgere interventi di manutenzione e controllo su impianti e attrezzature antincendio. Ma partiamo dalle basi.

Nel dettaglio, l’articolo 3 del decreto spiega che questi interventi devono essere eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore. Secondo tre specifici criteri. Quali? Sono indicati nell’allegato 1 del provvedimento:

1- Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.
2- La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.
3- La tabella 1 indica alcune possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che integrano le disposizioni applicabili.

Tabella 1 - Possibili norme e specifiche tecniche (TS) per verifica, controllo e manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio

Impianti, attrezzature e altri sistemi antincendio

Norme e specifiche tecniche (TS) per verifica, controllo, manutenzione

Estintori

UNI 9994-1

Reti di idranti

UNI 10779, UNI EN 671-3, UNI EN 12845

Impianti sprinkler

UNI EN 12845

Impianti di rivelazione e allarme

incendio (IRAI)

UNI 11224

Sistemi di allarme vocale per scopi d'emergenza (EVAC)

UNI ISO 7240-19 o UNI CEN/TS 54-32

Sistemi di evacuazione fumo e calore

UNI 9494-3

Sistemi a pressione differenziale

UNI EN 12101-6

Sistemi a polvere

UNI EN 12416-2

Sistemi a schiuma

UNI EN 13565-2

Sistemi spray ad acqua

UNI CEN/TS 14816

Sistemi ad acqua nebulizzata (water mist)

UNI EN 14972-1

Sistema estinguente ad aerosol condensato

UNI EN 15276-2

Sistemi a riduzione di ossigeno

 

UNI EN 16750

Porte e finestre apribili resistenti al fuoco

UNI 11473

Sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso

UNI 11280

Serie delle norme UNI EN 15004

La figura del tecnico manutentore qualificato: chi è e cosa fa

Come già anticipato, a svolgere gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature antincendio dovranno essere tecnici manutentori qualificati secondo specifiche modalità indicate nell’allegato II del decreto.

I tecnici in possesso della qualifica avranno la responsabilità dell’esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

In pratica? L’allegato II dice che il manutentore qualificato deve possedere determinati requisiti di abilità, conoscenza e competenza. A meno che non svolga già attività di manutenzione da almeno 3 anni, deve seguire un percorso di formazione erogato da soggetti formatori qualificati, pubblici o privati. In ogni caso, che sia o meno esonerato dalla frequenza del corso di formazione, comunque superare una valutazione finale. Se la supera, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco gli rilascerà un attestato di tecnico manutentore qualificato.

La formazione, in realtà, non finisce qui. Nel corso della sua attività, infatti, il tecnico deve mantenersi aggiornato sull’evoluzione tecnica e normativa degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio. 

Cosa deve saper fare un tecnico manutentore qualificato

Il tecnico manutentore sarà così qualificato per:

- Eseguire i controlli documentali
- Eseguire i controlli visivi e di integrità dei componenti
- Eseguire i controlli funzionali, manuali o strumentali
- Eseguire le attività di manutenzione necessarie a seguito

dell’esito dei controlli effettuati

- Eseguire le registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale
- Eseguire le attività di manutenzione secondo le norme e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell’ambiente
- Relazionarsi con il datore di lavoro (o responsabile dell’attività) in merito alle attività di controllo e manutenzione
- Coordinare e controllare l’attività di manutenzione

Cobat può aiutarmi?

Certo: i nostri consulenti sono a tua disposizione!

Richiedi senza impegno una consulenza a Cobat!