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I prodotti che fabbrichi, importi o distribuisci contengono sostanze ritenute pericolose dall’Agenzia Europea delle sostanze chimiche? Per non incorrere in sanzioni, è fondamentale conoscere la cosiddetta lista SVHC, che è stata appena aggiornata. Ecco tutto quello che è assolutamente da sapere.

Il Regolamento REACH

Il 18 dicembre 2006 veniva pubblicato il Regolamento CE 1907/2006, conosciuto come REACH (Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals): si tratta di una novità epocale, che ha segnato un punto di svolta nella gestione delle sostanze chimiche, e della tutela della salute e dell’ambiente.

Secondo questo regolamento ogni sostanza è pericolosa fino a prova contraria, e per essere autorizzato alla produzione o commercializzazione, ogni produttore o importatore deve presentare uno studio dettagliato. Inoltre, il REACH introduce obblighi anche per gli “articoli”, non solo le sostanze chimiche, ampliando così il raggio d’azione rispetto alle vecchie regolamentazioni, come la Direttiva 67/548/CEE.

Ma cos’è un articolo, si chiederanno in molti. Il regolamento REACH definisce un articolo come “un oggetto a cui sono dati, durante la produzione, una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica”.

Le sostanze SVHC e la lista aggiornata

L’acronimo SVHC sta per Substances of Very High Concern, ovvero “sostanze molto preoccupanti”, cui è dedicato l’allegato XIV del REACH. Si tratta delle sostanze che possono avere un impatto considerevole per la loro azione su esseri umani e animali, oppure per la prolungata permanenza nell’ambiente.

Per tenere conto del progresso scientifico e tecnologico la lista delle sostanze “preoccupanti” viene costantemente aggiornata, con l’obiettivo di completarla nel 2030. Quando una sostanza viene inclusa in questa lista si avvia un lungo processo che porterà a controllare l’utilizzo di quella sostanza nel territorio dell’Unione Europea (Authorization, la A di REACH!), con l’obiettivo di trovare alternative sostenibili e metterla definitivamente fuori produzione.

La novità: la notifica SCIP

A partire da quest’anno, nell’ottica dell’economia circolare, i fabbricanti, importatori e distributori di articoli che contengono sostanze SVHC, in aggiunta agli obblighi già previsti, devono notificare all’Agenzia Chimica Europea la presenza di queste sostanze nei loro prodotti, attraverso la cosiddetta notifica SCIP. In questo caso, l’acronimo sta per “Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)”.  La comunicazione serve a produrre un fascicolo tecnico, di fatto un piccolo manuale, che aiuterà il gestore del rifiuto a gestire l’oggetto in sicurezza a fine vita. In questo modo verrà recuperato tutto il possibile, andando a smaltire le sostanze più pericolose separatamente.

Le sanzioni

La notifica è in pratica un’estensione dell’obbligo di comunicazione sancito dall’art. 33, par. 1, del Reg. 1907/2006 REACH. Il mancato rispetto di tale obbligo è sanzionato dall’art 10, comma 6, del Decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133

“Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore di un articolo che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 33 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.”

Diventa perciò importante verificare che i propri prodotti siano in regola con la normativa vigente, anche perché i distributori di oggetti già notificati possono accedere alla notifica semplificata, facendo riferimento al primo importatore.

Clicca qui per scaricare l’aggiornamento della lista “SVHC Candidate”.

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