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Plastica Monouso

La tua azienda ha in qualche modo a che fare con le nuove norme sulla plastica monouso? Forse sì, anche se apparentemente la tua attività non si occupa di questo. La questione è complessa e non riguarda solo bastoncini cotonati, piatti e posate, cannucce e agitatori per bevande, ma anche le oxo-plastiche, non necessariamente monouso. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

I fatti

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dlgs 8 novembre 2021, n. 196 sembrerebbe chiusa, almeno per il momento, la partita relativa al recepimento della direttiva (UE) 2019/904, meglio nota come direttiva SUP. Quali sono i punti salienti del nuovo decreto? Che impatto avrà per le aziende? Andiamo a scoprirlo insieme.

La storia in breve

La direttiva (UE) 2019/904 nasce con l’obiettivo di regolare, e disincentivare, l’utilizzo della plastica usa e getta, andando a rafforzare l’applicazione della gerarchia europea dei rifiuti, con particolare riguardo a prevenzione e riutilizzo. La direttiva avrebbe dovuto essere approvata entro luglio, ma il governo ha preferito un ampio confronto con le parti sociali, prendendosi quindi più tempo. Inoltre, trattandosi di un decreto che può avere impatti a livello di concorrenza, il governo ha inviato a Bruxelles il testo per eventuali osservazioni, che dovranno arrivare prima di Natale. Infine, il decreto entrerà in vigore quarantacinque giorni dopo la pubblicazione, ovvero il 14 gennaio 2022.

L’impatto sulla produzione di plastiche

Il decreto prevede che vengano messi al bando tutti i prodotti nella parte B dell’allegato, quali bastoncini cotonati, piatti e posate, cannucce e agitatori per bevande. Sono inoltre vietate le cosiddette oxo-plastiche. Di contro per i prodotti della parte A è previsto un percorso più graduale, che porti a una “riduzione quantificabile del consumo”, ad esempio: tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi, contenitori per alimenti, eccetera. In ogni caso è assicurata la possibilità di smaltire le scorte vigenti.

Esenzione per bioplastiche e carta politenata

Alcune esenzioni introdotte dal decreto non trovano riscontro nella direttiva originaria ed è difficile prevedere come saranno accolte a Bruxelles. Al momento il testo prevede deroghe a quanto sopra per “i manufatti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995” e per “materiali quali vernici, inchiostri, adesivi nonché rivestimenti in plastica aventi un peso inferiore al 10 per cento rispetto al peso totale del prodotto, che non costituiscono componente strutturale principale dei prodotti finiti": in altri termini, la carta politenata.

La responsabilità estesa del produttore

In linea con la recente legislazione ambientale, l’articolo 8 del decreto introduce, per alcuni prodotti elencati nella parte E, principi di responsabilità estesa che entreranno in vigore tra 2023 e 2024. Tra questi prodotti sono elencati:

- contenitori per alimenti
- pacchetti e involucri in materiale flessibile
- sacchetti di plastica in materiale leggero
- salviette umidificate
- palloncini
- filtri delle sigarette

Etichettatura e sanzioni

Il decreto prevede l’introduzione di un’etichettatura volta ad informare e sensibilizzare i consumatori, nonché di apposite sanzioni. L’immissione sul mercato di prodotti non consentiti, con caratteristiche difformi o privi dei requisiti di marcatura, è punita con una sanzione da 2.500 a 25.000 euro. La sanzione è aumentata fino al doppio del massimo in caso di immissione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore. I produttori che non adempiono all'obbligo di partecipazione ai sistemi di responsabilità estesa sono puniti con la sanzione di 5.000 euro.

Il tema sull’etichettatura dei prodotti in plastica monouso va inquadrato nell’ambito della nuova etichettatura ambientale che sarà obbligatoria a partire da gennaio.

Cosa devono fare le imprese

Ogni azienda deve verificare i prodotti che vengono fabbricati, o importati, seguendo questi passaggi.

1- Determinare se si applichi all’oggetto la definizione di “singolo uso”. In base all’articolo 12 del decreto “Per stabilire se un contenitore per alimenti sia da considerare un prodotto di plastica monouso ai fini del presente decreto, in aggiunta ai criteri relativi ai contenitori per alimenti di cui all'allegato è fondamentale tenere conto della tendenza del contenitore a essere disperso nell'ambiente, in ragione del suo volume o delle sue dimensioni, in particolare nel caso dei contenitori per alimenti monoporzione.”
2- Verificare se tra i propri prodotti ci siano delle oxo-plastiche, come definite all’articolo 3 comma c), che sono vietate dal decreto. Nella attuale formulazione, in attesa di eventuali chiarimenti ministeriali, sembrerebbero vietate tutte le oxo-plastiche, non soltanto le monouso.
3- Verificare se tra i propri prodotti ce ne siano di monouso inclusi nell’allegato B.
4- Se la risposta ai punti 2 o 3 è affermativa, verificare la presenza di idonea documentazione che consenta di smaltire le scorte per tutto quanto già in commercio. Ricordiamo che il decreto entrerà in vigore dal prossimo 14 gennaio 2022.
5- Verificare gli altri oggetti citati in allegato, ai Punti A e da C a seguire, per i quali gli obblighi sono più graduali e non coinvolgono un divieto di immissione sul mercato, in modo da pianificare per tempo eventuali azioni di miglioramento della propria produzione verso una maggiore sostenibilità.

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