Informazioni di pubblica utilità

Dal 1° gennaio scatta l’obbligo di nomina di un consulente ADR per le aziende che gestiscono merci pericolose (ad esempio batterie al litio), anche nei casi in cui ci si limiti a spedire le merci stesse, operazione per cui fino ad oggi l’azienda poteva essere esentata dalla nomina.

Il 21 dicembre scorso, infatti, il Ministero dei Trasporti ha diffuso una nota che spiega i meccanismi di esenzione previsti al punto 1.8.3.2 dell’ADR, e richiama il DM 4 luglio 2000, che regola le condizioni dell’esenzione. In chiusura la nota ricorda come “anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo”. Considerato che il punto 1.8.3.2 b non prevede la derogabilità ad oggi per chi spedisce – tanto è vero che già è stato proposto un emendamento per l’edizione del 2025 - sembra chiaro come la nota evidenzi la possibilità di non nominare il consulente solo nei casi di esenzione parziale e totale.

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