Veicoli Fuori Uso

Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. (GU Serie Generale n.182 del 07-08-2003 - Suppl. Ordinario n. 128)

note: Entrata in vigore del decreto: 22-8-2003


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo
1, commi 1, 3 e 5, e l'allegato B;
  Vista   la  direttiva  2000/53/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;
  Vista  la  decisione  della Commissione 2001/753/CE, del 17 ottobre
2001, relativa al questionario che gli Stati membri devono utilizzare
per   le   loro  relazioni  sull'attuazione  della  citata  direttiva
2000/53/CE;
  Vista  la  decisione della Commissione 2002/151/CE, del 19 febbraio
2002,  relativa i requisiti minimi per il certificato di rottamazione
rilasciato  ai  sensi  dell'articolo  5,  paragrafo  3,  della citata
direttiva 2000/53/CE;
  Vista  la  decisione  della  Commissione 2002/525/CE, del 27 giugno
2002, che modifica l'allegato II della citata direttiva 2000/53/CE;
  Vista  la  decisione della Commissione 2003/138/CE, del 27 febbraio
2003, che stabilisce norme di codifica dei componenti e dei materiali
per i veicoli a norma della citata direttiva 2000/53/CE;
  Visto  il  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
  Ritenuto  che i veicoli immessi sul mercato a partire dal 1° luglio
2002 avranno valore di mercato positivo almeno fino al 2006;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 marzo 2003;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 27 marzo 2003;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 giugno 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i  Ministri  degli  affari  esteri,  della giustizia, dell'economia e
delle  finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attivita'
produttive, della salute e per gli affari regionali;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                        Campo di applicazione

  1. Il presente decreto si applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso,
come  definiti  all'articolo  3,  comma  1, lettera b), e ai relativi
componenti  e  materiali, a prescindere dal modo in cui il veicolo e'
stato  mantenuto  o riparato durante il suo ciclo di vita e dal fatto
che  esso  e'  dotato di componenti forniti dal produttore o di altri
componenti  il  cui  montaggio, come ricambio, e' conforme alle norme
comunitarie o nazionali in materia.
  2.   Ai  veicoli  a  motore  a  tre  ruote  si  applicano  solo  le
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 6.
  3. Ai veicoli speciali, come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1,
lettera   a),   secondo   trattino,  della  direttiva  70/156/CEE,  e
successive  modificazioni,  non  si  applicano le disposizioni di cui
all'articolo 7 sul reimpiego e sul recupero.
  4.  E' fatta salva la normativa vigente in materia, in particolare,
di  sicurezza  e  di controllo delle emissioni atmosferiche e sonore,
nonche' di protezione del suolo e delle acque.
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.   10,  comma 3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La  legge  1° marzo 2002, n. 39, reca: "Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2001".  L'art.  1,  commi  1,  3  e 5, e l'allegato B cosi'
          recitano:
              "Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          emanare,  entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e
          B.
              (Omissis).
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B  nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari.  Decorso  tale termine i decreti sono emanati
          anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
          per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti  ai  commi  1 o 4 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.
              (Omissis).
              5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  regionale e provinciale entrano in vigore, per
          le  regioni  e province autonome nelle quali non sia ancora
          in  vigore la propria normativa di attuazione, alla data di
          scadenza  del  termine  stabilito  per  l'attuazione  della
          rispettiva   normativa   comunitaria   e  perdono  comunque
          efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
          normativa  di  attuazione  di  ciascuna regione e provincia
          autonoma.".

                                                          "Allegato B
                                               (Art. 1, commi 1 e 3).

              93/104/CE   del   Consiglio,   del   23 novembre  1993,
          concernente  taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
          di lavoro.
              94/45/CE   del   Consiglio,   del   22 settembre  1994,
          riguardante  l'istituzione di un comitato aziendale europeo
          o  di  una  procedura per l'informazione e la consultazione
          dei  lavoratori  nelle  imprese  e nei gruppi di imprese di
          dimensioni comunitarie.
              96/61/CE  del  Consiglio,  del 24 settembre 1996, sulla
          prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
              1999/31/CE  del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa
          alle discariche di rifiuti.
              1999/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          7 giugno    1999,   che   istituisce   un   meccanismo   di
          riconoscimento    delle   qualifiche   per   le   attivita'
          professionali     disciplinate     dalle    direttive    di
          liberalizzazione   e   dalle   direttive   recanti   misure
          transitorie   e   che   completa  il  sistema  generale  di
          riconoscimento delle qualifiche
              1999/63/CE  del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
          all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
          gente  di  mare  concluso  dall'Associazione armatori della
          Comunita'  europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
          dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
              1999/64/CE  della  Commissione, del 23 giugno 1999, che
          modifica  la  direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che
          le  reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo
          appartenenti  ad  un  unico  proprietario  siano gestite da
          persone giuridiche distinte.
              1999/92/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre  1999, relativa alle prescrizioni minime per il
          miglioramento  della  tutela della sicurezza e della salute
          dei  lavoratori  che  possono  essere esposti al rischio di
          atmosfere  esplosive (quindicesima direttiva particolare ai
          sensi   dell'art.   16,   paragrafo   1,   della  direttiva
          89/391/CEE).
              2000/13/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20 marzo    2000,    relativa   al   ravvicinamento   delle
          legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura
          e  la  presentazione  dei  prodotti  alimentari, nonche' la
          relativa pubblicita'.
              2000/26/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 maggio   2000,   concernente   il  ravvicinamento  delle
          legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione
          della  responsabilita' civile risultante dalla circolazione
          di  autoveicoli  e  che  modifica le direttive 73/239/CEE e
          88/357/CEE  del  Consiglio  (quarta direttiva assicurazione
          autoveicoli).
              2000/31/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei
          servizi della societa' dell'informazione, in particolare il
          commercio  elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul
          commercio elettronico").
              2000/34/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          22 giugno  2000,  che  modifica  la direttiva 93/104/CE del
          Consiglio  concernente  taluni  aspetti dell'organizzazione
          dell'orario  di  lavoro, al fine di comprendere i settori e
          le attivita' esclusi dalla suddetta direttiva.
              2000/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 giugno  2000,  relativa  alla  lotta contro i ritardi di
          pagamento nelle transazioni commerciali.
              2000/36/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 giugno   2000,  relativa  ai  prodotti  di  cacao  e  di
          cioccolato destinati all'alimentazione umana.
              2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua
          il  principio  della  parita' di trattamento fra le persone
          indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
              2000/53/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.
              2000/59/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 novembre   2000,  relativa  agli  impianti  portuali  di
          raccolta  per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del
          carico.
              2000/75/CE  del  Consiglio,  del  20 novembre 2000, che
          stabilisce  disposizioni specifiche relative alle misure di
          lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
              2000/77/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE
          del    Consiglio    che    fissa    i   principi   relativi
          all'organizzazione  dei  controlli  ufficiali  nel  settore
          dell'alimentazione animale.
              2000/78/CE  del  Consiglio,  del  27 novembre 2000, che
          stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento
          in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
              2000/79/CE   del   Consiglio,   del  27 novembre  2000,
          relativa      all'attuazione      dell'accordo      europeo
          sull'organizzazione  dell'orario di lavoro del personale di
          volo  nell'aviazione  civile  concluso  da  Association  of
          European   Airlines   (AEA),  European  Transport  Workers'
          Federation   (ETF),  European  Cockpit  Association  (ECA),
          European  Regions Airline Association (ERA) e International
          Air Carrier Association (IACA).
              2001/12/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 febbraio  2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
          Consiglio    relativa    allo   sviluppo   delle   ferrovie
          comunitarie.
              2001/13/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 febbraio  2001,  che  modifica la direttiva 95/18/CE del
          Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.
              2001/14/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 febbraio   2001,   relativa   alla   ripartizione  della
          capacita'  di  infrastruttura  ferroviaria, all'imposizione
          dei  diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
          e alla certificazione di sicurezza.
              2001/15/CE  della  Commissione,  del  15 febbraio 2001,
          sulle   sostanze   che  possono  essere  aggiunte  a  scopi
          nutrizionali  specifici ai prodotti alimentari destinati ad
          un'alimentazione particolare.
              2001/16/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19 marzo  2001,  relativa all'interoperabilita' del sistema
          ferroviario transeuropeo convenzionale.
              2001/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 marzo  2001,  sull'emissione deliberata nell'ambiente di
          organismi   geneticamente   modificati   e  che  abroga  la
          direttiva 90/220/CEE del Consiglio.
              2001/19/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 maggio  2001,  che  modifica  le  direttive  89/48/CEE e
          92/51/CEE  del  Consiglio  relative  al sistema generale di
          riconoscimento   delle   qualifiche   professionali   e  le
          direttive  77/452/CEE,  77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE,
          78/1026/CEE,     78/1027/CEE,    80/154/CEE,    80/155/CEE,
          85/384/CEE,   85/432/CEE,   85/433/CEE   e   93/16/CEE  del
          Consiglio   concernenti   le   professioni   di  infermiere
          responsabile     dell'assistenza     generale,    dentista,
          veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.
              2001/23/CE    del   Consiglio,   del   12 marzo   2001,
          concernente  il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
          Stati  membri  relative  al  mantenimento  dei  diritti dei
          lavoratori   in   caso  di  trasferimenti  di  imprese,  di
          stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
              2001/29/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          22 maggio  2001,  sull'armonizzazione di taluni aspetti del
          diritto  d'autore  e  dei  diritti  connessi nella societa'
          dell'informazione.
              2001/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
          determinati piani e programmi sull'ambiente.
              2001/45/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 giugno  2001,  che  modifica la direttiva 89/655/CEE del
          Consiglio  relativa  ai  requisiti minimi di sicurezza e di
          salute  per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
          lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare
          ai   sensi   dell'art.  16,  paragrafo 1,  della  direttiva
          89/391/CEE).
              2001/46/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 luglio   2001,  recante  modificazione  della  direttiva
          95/53/CE  del  Consiglio  che  fissa  i  principi  relativi
          all'organizzazione  dei  controlli  ufficiali  nel  settore
          dell'alimentazione  animale  e  delle direttive 70/524/CEE,
          96/25/CE    e    1999/29/CE    del    Consiglio,   relative
          all'alimentazione animale.
              2001/65/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 settembre  2001,  che  modifica le direttive 78/660/CEE,
          83/349/CEE  e  86/635/CEE  per quanto riguarda le regole di
          valutazione  per  i  conti  annuali e consolidati di taluni
          tipi  di  societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
          finanziarie.
              2001/77/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 settembre  2001, sulla promozione dell'energia elettrica
          prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato
          interno dell'elettricita'.
              2001/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 settembre  2001,  relativa  al  diritto  dell'autore  di
          un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
              2001/86/CE  del  Consiglio,  dell'8 ottobre  2001,  che
          completa  lo  statuto  della  societa'  europea  per quanto
          riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
              La  direttiva 2000/53/CE e' pubblicata in GUCE legge n.
          269 del 21 ottobre 2000.
              La decisione 2001/753/CE e' pubblicata in GUCE legge n.
          282 del 26 ottobre 2001.
              La decisione 2002/151/CE e' pubblicata in GUCE legge n.
          050 del 21 febbraio 2002.".
              -  L'art.  5,  paragrafo 3,  della direttiva 2000/53/CE
          cosi' recita:
              (Omissis).
              "3.  Gli Stati membri istituiscono un sistema che renda
          necessaria   la   presentazione   di   un   certificato  di
          rottamazione per la cancellazione del veicolo fuori uso dal
          registro  automobilistico.  Il certificato viene rilasciato
          al  detentore  e/o  al  proprietario  del veicolo quando il
          veicolo   fuori   uso  e'  consegnato  ad  un  impianto  di
          trattamento.  Gli  impianti  di  trattamento in possesso di
          autorizzazione  a  norma  dell'art. 6 possono rilasciare il
          certificato  di  rottamazione.  Gli  Stati  membri  possono
          consentire ai produttori, ai concessionari e agli operatori
          addetti  alla  raccolta  per  un  impianto  di  trattamento
          autorizzato  di  rilasciare  certificati  di  rottamazione,
          sempre che essi garantiscano che il veicolo fuori uso sara'
          consegnato  a  un  impianto  di  trattamento  autorizzato e
          sempre  che  essi  siano  registrati  presso  le competenti
          autorita'.
              Il  fatto  di rilasciare un certificato di rottamazione
          non conferisce agli impianti di rottamazione, concessionari
          o operatori addetti alla raccolta incaricati da un impianto
          autorizzato   di  trattamento,  il  diritto  di  pretendere
          rimborsi,  fuori  dai  casi  in  cui cio' sia espressamente
          stato previsto dagli Stati membri.
              Gli  Stati  membri  che  all'entrata  in  vigore  della
          presente  direttiva  non  hanno un sistema di cancellazione
          dal  registro  automobilistico  istituiscono  un sistema in
          base  al  quale il certificato di rottamazione e' trasmesso
          alle  autorita'  competenti  quando il veicolo fuori uso e'
          consegnato   a  un  impianto  di  trattamento  e  osservano
          comunque  le disposizioni del presente paragrafo. Gli Stati
          membri   che   applicano   questo  comma  ne  informano  la
          Commissione dandone dovuta motivazione."
              -   La   decisione  della  Commissione  2002/525/CE  e'
          pubblicata nella GUCE n. L 170 del 29 giugno 2002.
              -   L'allegato  II  della  direttiva  2000/53/CE  cosi'
          recita:

                                                        "Allegato II.

              Materiali  e  componenti  cui  non si applica l'art. 4,
          paragrafo 2, lettera a).
              Nell'ambito   della   procedura   di  cui  all'art.  4,
          paragrafo 2,  lettera b),  la  Commissione  valuta  in  via
          prioritaria le categorie seguenti:
                piombo  come elemento di lega in alluminio di cerchi,
          parti del motore e manovelle dei finestrini;
                piombo negli accumulatori;
                piombo nelle masse di equilibratura delle ruote;
                componenti  elettrici  che contengono piombo inseriti
          in una matrice di vetro o ceramica;
                cadmio negli accumulatori per i veicoli elettrici;
          per stabilire prima possibile se l'allegato II debba essere
          modificato  di  conseguenza.  Per quanto riguarda il cadmio
          negli  accumulatori per i veicoli elettrici, la Commissione
          tiene conto, nell'ambito della procedura di cui all'art. 4,
          paragrafo 2,  lettera b)  e  di  una valutazione ambientale
          globale,   della  disponibilita'  di  prodotti  sostitutivi
          nonche'  della necessita' di mantenere la disponibilita' di
          veicoli elettrici.
              Dichiarazioni della Commissione.
              Art. 5, paragrafo 1, primo trattino.
              La  Commissione conferma che l'articolo 5, paragrafo 1,
          primo  trattino  consente agli Stati membri di utilizzare i
          sistemi di raccolta esistenti per le parti utilizzate e non
          fa  loro  obbligo di istituire sistemi di raccolta separati
          con   requisiti   finanziari   specifici   (per   le  parti
          utilizzate).
              Art. 5, paragrafo 3, primo comma.
              La  Commissione  ritiene che il riferimento al registro
          di  cui  all'articolo  5, paragrafo 3, primo comma consenta
          agli   Stati   membri  di  stabilire  se  i  produttori,  i
          distributori  e gli operatori addetti alla raccolta debbano
          essere  inseriti  in  un  registro ai sensi della direttiva
          quadro  sui  rifiuti  o  in un nuovo registro appositamente
          istituito.
              Art. 7, paragrafo 1.
              La  Commissione dichiara che l'art. 7, paragrafo 1, non
          stabilisce ulteriori requisiti, misure o criteri in materia
          di controlli tecnici".
              -  La  decisone 2003/138/CE e' pubblicata nella GUCE n.
          L. 53 del 28 febbraio 2003.
              -  Il  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 reca:
          "Attuazione   delle   direttive   91/156/CEE  sui  rifiuti,
          91/689/CEE   sui   rifiuti   pericolosi  e  94/62/CE  sugli
          imballaggi e sui rifiuti di imballaggio".
              -  Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca:
          "Nuovo codice della strada".
              -  Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca:
          "Definizione   ed   ampliamento  delle  attribuzioni  della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali. Pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202". L'art. 8
          cosi' recita:
              "Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o deIIUNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno."
          Nota all'art. 1:
              - La direttiva 70/156/CEE e' pubblicata nella GUCE n. L
          042 del 23 febbraio 1970.