Veicoli Fuori Uso

Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. (20G00137) (GU Serie Generale n.227 del 12-09-2020)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/09/2020

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2018  e,  in
particolare; l'articolo 14, comma 1, lettera a); 
  Vista  la  direttiva  (UE)  2018/849,  che  modifica  la  direttiva
2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso; 
  Vista  la  direttiva  (UE)  2018/851,  che  modifica  la  direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti; 
  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  209,  recante
attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso; 
  Visto il decreto legislativo 23  febbraio  2006,  n.  149,  recante
disposizioni correttive ed  integrative  al  decreto  legislativo  24
giugno 2003, n. 209, recante attuazione  della  direttiva  2000/53/CE
relativa ai veicoli fuori uso; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  in  particolare
l'articolo 1, comma 3, il quale dispone che i termini per  l'adozione
di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e  il  31
agosto 2020, che non siano scaduti alla data  di  entrata  in  vigore
della legge, sono prorogati di tre mesi,  decorrenti  dalla  data  di
scadenza di ciascuno di essi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 5 marzo 2020; 
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 18 giugno 2020; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 agosto 2020; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con  i  Ministri   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 
 
  1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 1: 
  1)  alla  lettera  b),  le  parole  «dell'articolo  6  del  decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,» sono sostituite dalle  seguenti:
«dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152,»; 
  2) alla lettera n), dopo le parole «parti non metalliche destinate»
sono aggiunte le seguenti: «al riciclaggio,»; 
  3) alla lettera o), le parole «articoli 27, 28  o  33  del  decreto
legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «articoli
208, 209, 213 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006,»; 
  4) alla lettera p),  dopo  le  parole  «di  cui  alla  lettera  o),
autorizzato» sono aggiunte le seguenti: «, anche disgiuntamente,  per
le operazioni R4, R12 e R13 di cui all'Allegato C alla  Parte  quarta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,» e le parole «articoli
27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997» sono sostituite dalle
seguenti: «articoli 208 e 209 del  decreto  legislativo  n.  152  del
2006»; 
  5) alla lettera s), le parole «del decreto legislativo  n.  22  del
1997» sono sostituite dalle seguenti: «della parte quarta del decreto
legislativo n. 152 del 2006»; 
  6) alla lettera t), le parole «del decreto legislativo  n.  22  del
1997» sono sostituite dalle seguenti: «della parte quarta del decreto
legislativo n. 152 del 2006»; 
  b) all'articolo 3, comma 2, lettera b), dopo la parola  «reclamati»
sono aggiunte le  seguenti:  «come  disciplinati  dall'articolo  231,
comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006»; 
  c) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole  «destinati  ai  musei,»
sono aggiunte le seguenti: «individuati come tali dalla normativa  di
settore,»; 
  d) all'articolo 4, comma 1, le parole «delle attivita'  produttive»
sono sostituite dalle seguenti: «dello sviluppo economico»; 
  e) all'articolo 5, comma 1, la parola «ovvero» e' sostituita  dalla
seguente: «oppure» e le parole «consegna ad un  centro  di  raccolta»
sono sostituite dalle seguenti: «consegna ad un centro di raccolta di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), convenzionato  con  uno  dei
produttori di autoveicoli»; 
  f) all'articolo 5, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.
Il veicolo destinato alla demolizione e accettato dal concessionario,
dal   gestore   della   succursale   della   casa   costruttrice    o
dell'automercato, con i documenti del detentore del veicolo necessari
alla radiazione dal PRA, e' gestito dai predetti soggetti,  ai  sensi
dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, conformemente all'articolo 6,  comma  8-bis,  ai
fini del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato.»; 
  g) all'articolo 5, comma 2, le parole «al comma 1» sono  sostituite
dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»; 
  h) all'articolo 5, comma 3: 
  1)  dopo  le  parole  «a  ritirare»  sono  aggiunte  le   seguenti:
«sull'intero territorio nazionale,»; 
  2) e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «I  produttori  si
dotano di un sito internet dal quale sono reperibili le procedure  di
selezione dei centri raccolta affiliati e  le  relative  informazioni
anagrafiche.»; 
  i) all'articolo 5, comma 8, primo periodo, la  parola  «ovvero»  e'
sostituita dalle seguenti: «oppure, nel caso di cessione del  veicolo
per l'acquisto di un altro veicolo, previsto al comma  1,  avviene  a
cura»; 
  l) all'articolo 5, comma 9, le parole «Il titolare» sono sostituite
dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 2,
lettera a), il titolare»; 
  m) all'articolo 5, comma 10, le parole «registro di  entrata  e  di
uscita dei veicoli,  da  tenersi  in  conformita'  alle  disposizioni
emanate ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono
sostituite dalle seguenti: «registro  unico  telematico  dei  veicoli
fuori  uso,  istituito  presso  il  centro  elaborazione  dati  della
Direzione  generale  per  la  motorizzazione  del   Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  da  tenersi  in  conformita'  alle
disposizioni emanate con decreto del Presidente della Repubblica,  da
adottare, su  proposta  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23  agosto
1988, n. 400.»; 
  n) all'articolo 5, comma 14, le parole «5 febbraio  1997,  n.  22.»
sono sostituite dalle seguenti: «3 aprile 2006, n. 152.»; 
  o) all'articolo 5, comma 15, alinea, le parole «e'  previsto»  sono
sostitute dalle seguenti:  «sono  previsti»  e  dopo  le  parole  «di
raccolta» sono inserite  le  seguenti:  «o  sistemi  di  gestione  di
filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152»; 
  p) all'articolo 6, comma 2: 
  1) le parole «dall'articolo 2, comma 2, del decreto  legislativo  5
febbraio 1997, n. 22» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli
177 e 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; 
  2) alla lettera a), le parole  «al  piu'  presto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «entro  dieci  giorni  lavorativi  dall'ingresso  del
veicolo nel  centro  di  raccolta»  e,  in  fine,  sono  aggiunte  le
seguenti: «anche nel caso in cui lo stesso veicolo non  fosse  ancora
stato cancellato dal PRA»; 
  3) dopo la lettera e), e' inserita la seguente: «e-bis) eseguire le
operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera  e),
consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della  loro
funzionalita',  al  fine  di  essere  reimpiegati  nel  mercato   del
ricambio.»; 
  q) all'articolo 6, dopo  il  comma  3,  e'  inserito  il  seguente:
«3-bis. I produttori dei veicoli assicurano le  migliori  prestazioni
ambientali  e  l'efficienza  dei  centri  di  raccolta  convenzionati
attraverso la verifica dei modelli unici di dichiarazione  ambientale
previsti all'articolo 11, comma 3, e del possesso,  ove  disponibile,
delle  certificazioni  ISO  9001  e  14001,  EMAS  o  altro   sistema
equivalente di gestione della qualita'  sottoposto  ad  audit  e  che
comprenda  anche  i  processi  di  trattamento  ed  il   monitoraggio
ambientale interno all'azienda.»; 
  r) all'articolo 6, comma 4: 
  1) le parole «la provincia» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «la
citta' metropolitana o la provincia»; 
  2) le parole «27 del decreto legislativo n.  22  del  1997  ovvero»
sono sostituite dalle seguenti: «208 del decreto legislativo  n.  152
del 2006, oppure»; 
  3) le parole «dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 22
del 1997» sono sostituite dalle seguenti: «dello stesso articolo  208
del decreto legislativo n. 152 del 2006»; 
    s) all'articolo 6, comma 5: 
  1) le parole «31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997»  sono
sostituite dalle seguenti: «214 e 216 del decreto legislativo n.  152
del 2006»; 
  2) le parole «della  provincia»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«della citta' metropolitana o della provincia»; 
  3) alla lettera b), le  parole  «5  febbraio  1997,  n.  22,»  sono
sostituite dalle seguenti «3 aprile 2006, n. 152,»; 
  4) alla lettera b), le parole «31 del medesimo decreto  legislativo
n. 22 del 1997» sono sostitute  dalle  seguenti:  «214  del  medesimo
decreto legislativo n. 152 del 2006»; 
  t)  all'articolo  6,  comma  6,  le  parole  «la  provincia»   sono
sostituite dalle seguenti: «la citta' metropolitana o la provincia»; 
  u) all'articolo 6, comma 7, le parole «Le province» sono sostituite
dalle seguenti: «La citta' metropolitana o la provincia» e le  parole
«all'APAT» sono sostituite dalle seguenti: «all'ISPRA»; 
  v) all'articolo 6, comma 8: 
  1) il primo periodo e' sostituito dal  seguente:  «L'autorizzazione
all'esercizio delle operazioni di trattamento  prevista  al  comma  1
dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e'
rilasciata agli impianti di  trattamento  disciplinati  dal  presente
decreto in conformita' a quanto disposto dal comma  12  del  medesimo
articolo  208  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006  ed   e'
rinnovabile, con le modalita' stabilite al citato comma 12.»; 
  2) al terzo periodo le parole: «n. 761/01»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «n. 1221/2009 (EMAS) o certificato UNI EN ISO 14001»  e  le
parole «per un periodo di otto anni» sono sostituite dalle  seguenti:
«ai sensi dell'articolo 209 del decreto legislativo n. 152 del 2006»; 
  z) all'articolo 6, comma 8-bis, e' aggiunto, in fine,  il  seguente
periodo: «Tale deposito  e'  consentito  anche  in  aree  scoperte  e
pavimentate nel solo caso di veicoli privi di fuoriuscite di  liquidi
e gas e che abbiano integre le componenti destinate  alla  successiva
messa in sicurezza.»; 
  aa) all'articolo 7, dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:
«1-bis. Per massimizzare il riciclaggio e il recupero energetico  dei
materiali  e  dei  componenti  non  metallici,  le  associazioni   di
categoria dei produttori dei veicoli, le  associazioni  di  categoria
delle  imprese  che  effettuano  la  raccolta  nonche'   quelle   che
effettuano il riciclaggio e il recupero, ivi comprese le associazioni
delle  imprese  che  effettuano  recupero  di  energia  o  utilizzano
materiali e componenti non  metallici  in  qualita'  di  combustibile
solido secondario, possono stipulare con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare un accordo di  programma,  con
validita' triennale, atto al conferimento a sistemi  di  gestione  di
filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152.»; 
  bb)  all'articolo  7,  comma  2-bis,  dopo  le  parole  «comunicano
annualmente» sono  aggiunte  le  seguenti:  «il  peso  effettivo  dei
veicoli fuori uso ottenuto dal sistema di pesatura posto all'ingresso
del centro di raccolta e»; 
  cc) all'articolo 8, comma 4, le parole «30, comma  1,  del  decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, provvede, avvalendosi  dell'APAT»
sono sostituite dalle seguenti: «212 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, provvede, avvalendosi dell'ISPRA»; 
  dd) all'articolo  10,  comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole
«informazioni per la» sono aggiunte le seguenti: «messa in  sicurezza
e la»; 
  ee) all'articolo 11, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per
ogni anno civile  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare comunica  alla  Commissione  europea,  per  via
elettronica, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, comma 2,
entro 18 mesi dalla  fine  dell'anno  per  il  quale  sono  raccolti,
utilizzando i dati trasmessi da ISPRA, ai sensi del comma 4.  I  dati
sono  comunicati  secondo  il  formato  stabilito  dalla  Commissione
europea in conformita' all'articolo 9, paragrafo  1-quinquies,  della
direttiva  2000/53/CE  e  sono  accompagnati  da  una  relazione   di
controllo della qualita'. Il primo periodo di comunicazione ha inizio
il primo anno civile completo dopo l'adozione dell'atto di esecuzione
che ne stabilisce il formato per la trasmissione.»; 
  ff) all'articolo 11, comma 2, la parola «APAT» e' sostituita  dalla
seguente: «ISPRA»; 
  gg) all'articolo 11, il comma 3, e' sostituito  dal  seguente:  «3.
Fino al  termine  di  piena  operativita'  del  Registro  elettronico
nazionale, come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis  del
decreto-legge   14   dicembre   2018,   n.   135,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,  i  soggetti  che
effettuano le attivita' di raccolta, di trasporto  e  di  trattamento
dei  veicoli  fuori  uso  e  dei  relativi  componenti  e   materiali
comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli  fuori  uso  ed  ai
pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonche' i
dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti  ed
avviati al reimpiego, al riciclaggio e al  recupero,  utilizzando  il
modello unico di  dichiarazione  ambientale  di  cui  alla  legge  25
gennaio 1994, n. 70.»; 
  hh) all'articolo 11, comma 4, la parola «APAT» e' sostituita  dalla
seguente: «ISPRA»; 
  ii) all'articolo 12, comma  1,  primo  periodo,  le  parole  «delle
attivita'  produttive,»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «dello
sviluppo economico»; 
  ll) all'articolo 13, il comma 7 e'  sostituito  dal  seguente:  «7.
Chiunque non effettua la  comunicazione  prevista  dall'articolo  11,
comma 3, o la effettua in modo incompleto o inesatto e' punito con la
sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000  euro.  Nel
caso di mancata presentazione della predetta comunicazione si applica
altresi' la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da  due  a
sei mesi. La comunicazione effettuata in modo incompleto  o  inesatto
puo' essere rettificata o completata entro e non oltre il termine  di
sessanta giorni dalla data di presentazione prevista  per  la  stessa
comunicazione.»; 
  mm) all'articolo 15, comma 2, le parole «27 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22,» sono sostituite  dalle  seguenti:  «208  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»; 
  nn) all'articolo  15,  comma  4,  le  parole  «La  provincia»  sono
sostituite dalle seguenti: «La citta' metropolitana o la provincia»; 
  oo) all'articolo 15, comma 6: 
  1) le parole «28 del decreto  legislativo  n.  22  del  1997»  sono
sostituite dalle seguenti: «208  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152»; 
  2) le parole «761/01» sono sostituite  dalle  seguenti:  «1221/2009
(EMAS) o certificati UNI EN ISO 14001»; 
    pp) all'articolo 15, comma 7: 
  1) dopo le parole «di ricambio» sono aggiunte le seguenti: «di  cui
all'articolo 6, comma 2, lettera e-bis),»; 
  2) dopo  le  parole  «del  veicolo  fuori  uso»  sono  aggiunte  le
seguenti: «effettuate in un centro di raccolta autorizzato»; 
  3) e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Il  gestore  del
centro di raccolta garantisce la  tracciabilita',  con  l'indicazione
sui  documenti  di  vendita,  dei  ricambi   matricolati   posti   in
commercio.»; 
  qq) all'articolo 15, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8.  Le
parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo derivanti  dal
trattamento del veicolo fuori uso sono  cedute  solo  agli  esercenti
attivita'  di  autoriparazione  per  essere  riutilizzate.   Ciascuna
impresa di autoriparazione e' tenuta a certificarne l'idoneita' e  la
funzionalita'.»; 
  rr) all'Allegato I, punto 1.1.1., la lettera a) e' abrogata; 
  ss) all'Allegato I, il punto 1.1.2.  e'  sostituito  dal  seguente:
«1.1.2. Il centro di raccolta  e  l'impianto  di  trattamento  devono
essere ubicati in aree compatibili con la  disciplina  dei  piani  di
bacino o piani di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico, di cui
agli articoli dal 65 al 71 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152.»; 
  tt) all'Allegato I, punto 2.1, dopo la lettera f), e'  inserita  la
seguente: «f-bis) adeguato sistema di pesatura per  i  veicoli  fuori
uso in ingresso al centro di raccolta.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  Il  testo  degli  articoli  76,  87  e   117   della
          Costituzione cosi' recita: 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e'  il  capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
              Puo' inviare messaggi alle Camere. 
              Indice le elezioni delle nuove Camere  e  ne  fissa  la
          prima riunione. 
              Autorizza la presentazione alle Camere dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
              Promulga le leggi ed emana i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              Indice il referendum popolare nei casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
              Nomina, nei casi indicati  dalla  legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
              Accredita  e  riceve  i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
              Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.» 
              «Art. 117. -  La  potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  armonizzazione  dei
          bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.». 
              - Il testo dell'art. 14 della legge 4 ottobre 2019,  n.
          117 (Delega al Governo per il recepimento  delle  direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge di delegazione europea),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 ottobre 2019, n. 245, cosi' recita: 
              «Art. 14 (Principi e criteri direttivi per l'attuazione
          della direttiva (UE) 2018/849, che  modifica  le  direttive
          2000/53/CE  relativa  ai  veicoli  fuori  uso,   2006/66/CE
          relativa a pile e accumulatori  e  ai  rifiuti  di  pile  e
          accumulatori e 2012/19/UE sui  rifiuti  di  apparecchiature
          elettriche ed  elettroniche).  -  1.  Nell'esercizio  della
          delega per l'attuazione della direttiva (UE)  2018/849  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018,  il
          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
          direttivi generali di cui all'art.  1,  comma  1,  anche  i
          seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                a) riformare il sistema di gestione dei veicoli fuori
          uso, in  attuazione  della  direttiva  (UE)  2018/849,  nel
          rispetto delle seguenti indicazioni: 
                  1)   coordinare   le   disposizioni   del   decreto
          legislativo 24 giugno 2003, n.  209,  con  le  disposizioni
          contenute nella  direttiva  (UE)  2018/851  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018,  che  modifica
          la  direttiva   2008/98/CE   relativa   ai   rifiuti,   con
          particolare  riferimento,  tra  l'altro,  allo  schema   di
          responsabilita' estesa del produttore; 
                  2)   individuare   forme   di   promozione   e   di
          semplificazione per il riutilizzo delle parti  dei  veicoli
          fuori uso  utilizzabili  come  ricambio,  nel  rispetto  di
          quanto previsto dall'art.  2,  comma  1,  lettera  a),  del
          decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209,  nonche'  delle
          procedure e delle norme di sicurezza; 
                  3)  rafforzare  l'efficacia  e   l'efficienza   dei
          sistemi di tracciabilita' e di  contabilita'  dei  veicoli,
          dei  veicoli  fuori  uso  e  dei  rifiuti   derivanti   dal
          trattamento  degli  stessi,  con  particolare   riferimento
          all'obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri
          di raccolta; 
                  4) individuare misure per sviluppare o  incentivare
          il  riciclo  dei  rifiuti  provenienti   da   impianti   di
          frantumazione dotati delle migliori  tecniche  disponibili,
          finalizzando lo smaltimento o  il  recupero  energetico  ai
          soli rifiuti non riciclabili; 
                b) riformare il sistema di gestione  dei  rifiuti  di
          pile e accumulatori  in  attuazione  della  direttiva  (UE)
          2018/849, nel rispetto delle seguenti indicazioni: 
                  1) definire obiettivi di gestione  dei  rifiuti  di
          pile e accumulatori per i produttori,  ai  sensi  dell'art.
          8-bis  della   direttiva   2008/98/CE,   introdotto   dalla
          direttiva (UE) 2018/851; 
                  2) prevedere specifiche modalita' semplificate  per
          la raccolta dei rifiuti di pile  portatili  e  accumulatori
          non derivanti dall'attivita' di enti e imprese; 
                  3) adeguare lo  schema  di  responsabilita'  estesa
          alle  nuove  disposizioni,  tenendo   conto   anche   delle
          disposizioni previste  al  riguardo  dalla  direttiva  (UE)
          2018/851; 
                  4) armonizzare il sistema di gestione  dei  rifiuti
          di pile e accumulatori con quello di gestione  dei  rifiuti
          di  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche   (RAEE),
          valutando la possibilita' di realizzare un sistema unico di
          gestione; 
                c) riformare il  sistema  di  gestione  dei  RAEE  in
          attuazione della  direttiva  (UE)  2018/849,  nel  rispetto
          delle seguenti indicazioni: 
                  1) definire obiettivi di gestione dei  RAEE  per  i
          produttori,  ai  sensi  dell'art.  8-bis  della   direttiva
          2008/98/CE, introdotto dalla direttiva (UE) 2018/851; 
                  2) adeguare lo  schema  di  responsabilita'  estesa
          alle  nuove  disposizioni,  tenendo   conto   anche   delle
          disposizioni previste  al  riguardo  dalla  direttiva  (UE)
          2018/851; 
                  3)  individuare  misure  per  la  promozione  e  la
          semplificazione  del   riutilizzo   delle   apparecchiature
          elettriche ed elettroniche e dei loro componenti,  al  fine
          di prevenire la produzione dei rifiuti; 
                  4) prevedere misure che favoriscano il  ritiro,  su
          base volontaria, "uno contro zero" dei piccolissimi rifiuti
          RAEE   da   parte   di   distributori   che   non   vendono
          apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
                  5)  definire  condizioni,  requisiti  e   parametri
          operativi per gli impianti di trattamento adeguato dei RAEE
          nonche' le relative modalita' di controllo; 
                  6)  disciplinare  il   fine   vita   dei   pannelli
          fotovoltaici incentivati immessi sul mercato prima  del  12
          aprile 2014, anche prevedendo il coinvolgimento dei sistemi
          individuali e collettivi di cui agli articoli 9  e  10  del
          decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. 
              2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  sono
          adottati, previa acquisizione del parere  della  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281,  su  proposta  del  Ministro  per  gli
          affari europei e del Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli
          affari esteri e della  cooperazione  internazionale,  della
          giustizia, dell'economia e delle  finanze,  dello  sviluppo
          economico e delle infrastrutture e dei trasporti.». 
              - La direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva
          2000/53/CE relativa ai  veicoli  fuori  uso  e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150. 
              - La direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva
          2008/98/CE relativa ai rifiuti e' pubblicata nella G.U.U.E.
          14 giugno 2018, n. L 150. 
              -  Il  decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  209
          (Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai  veicoli
          fuori uso) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7  agosto
          2003, n. 182, Supplemento ordinario. 
              - Il decreto  legislativo  23  febbraio  2006,  n.  149
          (Disposizioni  correttive   ed   integrative   al   decreto
          legislativo 24 giugno  2003,  n.  209,  recante  attuazione
          della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli  fuori  uso)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile  2006,  n.
          86. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in  materia  ambientale)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, Supplemento  ordinario  n.
          96. 
              - Il decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18  (Misure  di
          potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale   e   di
          sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020,  n.  70,
          Edizione straordinaria. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3 della  legge
          24  aprile  2020,  n.  27  (Conversione   in   legge,   con
          modificazioni, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
          recante misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori
          e  imprese   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19. Proroga dei termini  per  l'adozione  di  decreti
          legislativi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile
          2020, n. 110, Supplemento ordinario: 
              «Art. 1. - 1. Il decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
          recante misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale e di sostegno economico per famiglie,  lavoratori
          e  imprese   connesse   all'emergenza   epidemiologica   da
          COVID-19, e'  convertito  in  legge  con  le  modificazioni
          riportate in allegato alla presente legge. 
              2. I decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n.
          11, e 9 marzo 2020, n. 14, sono  abrogati.  Restano  validi
          gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
          effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla  base
          dei medesimi decreti-legge 2 marzo  2020,  n.  9,  8  marzo
          2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14.  Gli  adempimenti  e  i
          versamenti sospesi ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 2
          marzo 2020, n. 9 sono  effettuati,  senza  applicazione  di
          sanzioni e interessi, in un'unica  soluzione  entro  il  16
          settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a  un  massimo
          di quattro rate mensili di pari importo, con il  versamento
          della prima rata entro il 16  settembre  2020.  Non  si  fa
          luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
              3. In  considerazione  dello  stato  di  emergenza  sul
          territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
          all'insorgenza di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
          trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei
          ministri del 31 gennaio  2020,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  26  del  1°  febbraio  2020,  i  termini  per
          l'adozione di decreti legislativi con scadenza  tra  il  10
          febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che  non  siano  scaduti
          alla data di entrata in vigore della presente  legge,  sono
          prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di
          ciascuno di essi. I decreti legislativi  di  cui  al  primo
          periodo, il cui termine di adozione sia scaduto  alla  data
          di entrata in vigore della presente legge,  possono  essere
          adottati entro tre mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, nel rispetto dei principi  e  criteri
          direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi
          di delega. 
              4.  La  presente  legge  entra  in  vigore  il   giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale. 
              (Omissis).». 
              - Il testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202,
          cosi' recita: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 3 del citato  decreto  legislativo
          24 giugno  2003,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 3  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto, si intende per: 
                a) "veicoli", i veicoli a  motore  appartenenti  alle
          categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, parte  A,  della
          direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a  motore  a  tre  ruote
          come definiti dalla direttiva  2002/24/CE,  con  esclusione
          dei tricicli a motore; 
                b) "veicolo  fuori  uso",  un  veicolo  di  cui  alla
          lettera a) a fine vita che costituisce un rifiuto ai  sensi
          dell'art. 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
          3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche; 
                c) "detentore" il proprietario del  veicolo  o  colui
          che lo detiene a qualsiasi titolo; 
                d)  "produttore",  il  costruttore  o  l'allestitore,
          intesi come  detentori  dell'omologazione  del  veicolo,  o
          l'importatore professionale del veicolo stesso; 
                e) "prevenzione", i provvedimenti volti a ridurre  la
          quantita' e la pericolosita'  per  l'ambiente  del  veicolo
          fuori  uso  e  dei  materiali  e  delle  sostanze  che   lo
          compongono; 
                f) "trattamento", le attivita' di messa in sicurezza,
          di  demolizione,  di   pressatura,   di   tranciatura,   di
          frantumazione,  di  recupero  o  di  preparazione  per   lo
          smaltimento dei rifiuti frantumati, nonche' tutte le  altre
          operazioni  eseguite  ai  fini   del   recupero   o   dello
          smaltimento del veicolo fuori uso  e  dei  suoi  componenti
          effettuate, dopo la consegna dello stesso  veicolo,  presso
          un impianto di cui alla lettera o); 
                g)  "messa  in  sicurezza",  le  operazioni  di   cui
          all'allegato I, punto 5; 
                h) "demolizione", le operazioni di  cui  all'allegato
          I, punto 6; 
                i)  "pressatura",  le   operazioni   di   adeguamento
          volumetrico del veicolo gia' sottoposto alle operazioni  di
          messa in sicurezza e di demolizione; 
                l) "tranciatura", le operazioni di cesoiatura; 
                m)  "frantumatore",  un  dispositivo  impiegato   per
          ridurre in pezzi e in frammenti il veicolo gia'  sottoposto
          alle operazioni di messa in  sicurezza  e  di  demolizione,
          allo scopo di ottenere residui di metallo riciclabili; 
                n) "frantumazione", le operazioni per la riduzione in
          pezzi o in frammenti,  tramite  frantumatore,  del  veicolo
          gia' sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e  di
          demolizione, allo scopo  di  ottenere  residui  di  metallo
          riciclabili,  separandoli  dalle   parti   non   metalliche
          destinate al riciclaggio, al recupero, anche energetico,  o
          allo smaltimento; 
                o) "impianto di trattamento", impianto autorizzato ai
          sensi degli articoli  208,  209,  213  e  216  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  presso  il  quale  sono
          effettuate tutte o alcune delle attivita' di trattamento di
          cui alla lettera f); 
                p) "centro di raccolta", impianto di  trattamento  di
          cui alla lettera o), autorizzato, anche disgiuntamente, per
          le operazioni R4, R12 e R13  di  cui  all'Allegato  C  alla
          Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
          ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo  n.
          22 del 1997, che effettua  almeno  le  operazioni  relative
          alla messa in sicurezza ed  alla  demolizione  del  veicolo
          fuori uso; 
                q) "reimpiego", le operazioni in virtu' delle quali i
          componenti di un veicolo fuori  uso  sono  utilizzati  allo
          stesso scopo per cui erano stati originariamente concepiti; 
                r) "riciclaggio", il ritrattamento, in un processo di
          produzione, dei materiali di rifiuto per la  loro  funzione
          originaria  o  per  altri  fini,  escluso  il  recupero  di
          energia. Per recupero di energia si intende  l'utilizzo  di
          rifiuti  combustibili  quale  mezzo  per  produrre  energia
          mediante incenerimento diretto con o senza  altri  rifiuti,
          ma con recupero del calore; 
                s)  "recupero",  le  pertinenti  operazioni  di   cui
          all'allegato C della parte quarta del decreto legislativo 3
          aprile 2006, n. 152; 
                t) "smaltimento", le  pertinenti  operazioni  di  cui
          all'allegato B della parte quarta del decreto legislativo 3
          aprile 2006, n. 152; 
                u)   "operatori   economici",   i    produttori,    i
          distributori,  gli  operatori  addetti  alla  raccolta,  le
          compagnie di assicurazione dei veicoli a motore, le imprese
          di  demolizione,  di   frantumazione,   di   recupero,   di
          riciclaggio  e  gli  altri  operatori  che  effettuano   il
          trattamento  di  un  veicolo  fuori  uso  e  dei   relativi
          componenti e materiali; 
                v)   "sostanza   pericolosa":   le    sostanze    che
          corrispondono ai criteri di una  delle  seguenti  classi  o
          categorie di pericolo di cui all'allegato I del regolamento
          (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del  16  dicembre  2008,  relativo  alla   classificazione,
          all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e  delle
          miscele: 
                  1) classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7,  2.8
          tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie  1  e  2,  2.14
          categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F; 
                  2) classi di pericolo da 3.1  a  3.6,  3.7  effetti
          nocivi sulla funzione sessuale  e  la  fertilita'  o  sullo
          sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici,  3.9
          e 3.10; 
                  3) classe di pericolo 4.1; 
                  4) classe di pericolo 5.1; 
                z)  "informazioni  per  la  demolizione",  tutte   le
          informazioni necessarie per il  trattamento  appropriato  e
          compatibile con l'ambiente di un veicolo fuori uso. 
              2. Un veicolo e' classificato fuori uso  ai  sensi  del
          comma 1, lettera b): 
                a)  con  la  consegna  ad  un  centro  di   raccolta,
          effettuata dal detentore direttamente  o  tramite  soggetto
          autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la
          consegna al concessionario  o  gestore  dell'automercato  o
          della succursale della casa costruttrice che, accettando di
          ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto
          delle  disposizioni  del  presente  decreto   rilascia   il
          relativo certificato di rottamazione al detentore; 
                b) nei casi  previsti  dalla  vigente  disciplina  in
          materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici  e
          non reclamati come disciplinati dall'art. 231, comma 3, del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                c)   a    seguito    di    specifico    provvedimento
          dell'autorita' amministrativa o giudiziaria; 
                d) in ogni altro caso in cui  il  veicolo,  ancorche'
          giacente in area privata,  risulta  in  evidente  stato  di
          abbandono. 
              3. Non rientrano nella definizione di rifiuto ai  sensi
          del comma 1, lettera b), e non sono soggetti alla  relativa
          disciplina, i veicoli d'epoca  e  i  veicoli  di  interesse
          storico o collezionistico o destinati ai musei, individuati
          come tali dalla normativa di settore,  conservati  in  modo
          adeguato, pronti all'uso ovvero in pezzi smontati.». 
              - Il testo dell'art. 4 del citato  decreto  legislativo
          24 giugno  2003,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 4 (Prevenzione). - 1. Al fine  di  promuovere  la
          prevenzione della produzione dei  rifiuti  provenienti  dal
          veicolo fuori uso, ed  in  particolare,  per  prevenire  il
          rilascio nell'ambiente delle sostanze  pericolose  in  esso
          contenute, per facilitarne il reimpiego ed il riciclaggio e
          per ridurre la quantita' di rifiuti pericolosi  da  avviare
          allo smaltimento finale, il Ministero dell'ambiente e della
          tutela del territorio, di concerto con il  Ministero  dello
          sviluppo economico, adotta iniziative dirette a favorire: 
                a)  la  limitazione,  da  parte  del  costruttore  di
          veicoli, in collaborazione con il costruttore di  materiali
          e di equipaggiamenti, dell'uso di sostanze pericolose nella
          produzione  dei  veicoli  e  la  riduzione,   quanto   piu'
          possibile, delle stesse, sin dalla fase di progettazione; 
                b) modalita' di progettazione e di fabbricazione  del
          veicolo nuovo che agevolano la demolizione,  il  reimpiego,
          il recupero e,  soprattutto,  il  riciclaggio  del  veicolo
          fuori  uso  e  dei   relativi   componenti   e   materiali,
          promuovendo anche lo sviluppo della normativa  tecnica  del
          settore; 
                c) l'utilizzo, da parte del costruttore  di  veicoli,
          in collaborazione con  il  produttore  di  materiali  e  di
          equipaggiamenti,  di  quantita'  crescenti   di   materiale
          riciclato nei veicoli ed in  altri  prodotti,  al  fine  di
          sviluppare il mercato dei materiali riciclati.». 
              - Il testo dell'art. 5 del citato  decreto  legislativo
          24 giugno  2003,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 5 (Raccolta). -  1.  Il  veicolo  destinato  alla
          demolizione e' consegnato dal detentore  ad  un  centro  di
          raccolta oppure, nel  caso  in  cui  il  detentore  intende
          cedere il predetto veicolo per acquistarne un  altro,  puo'
          essere consegnato al  concessionario  o  al  gestore  della
          succursale della casa costruttrice o dell'automercato,  per
          la successiva consegna ad un  centro  di  raccolta  di  cui
          all'art. 3, comma 1, lettera p), convenzionato con uno  dei
          produttori di autoveicoli, qualora detto  concessionario  o
          gestore intenda accettarne la consegna  e  conseguentemente
          rilasciare il certificato di rottamazione di cui  al  comma
          6. 
              1-bis.  Il  veicolo  destinato   alla   demolizione   e
          accettato dal concessionario, dal gestore della  succursale
          della casa costruttrice o dell'automercato, con i documenti
          del detentore del veicolo  necessari  alla  radiazione  dal
          PRA, e' gestito dai predetti soggetti, ai  sensi  dell'art.
          183, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152, conformemente all'art.  6,  comma  8-bis,  ai
          fini  del  successivo  trasporto  al  centro  di   raccolta
          autorizzato. 
              2. A partire dalle date indicate all'art. 15, comma  5,
          la consegna di un veicolo fuori uso al centro di  raccolta,
          effettuata secondo le disposizioni di  cui  ai  commi  1  e
          1-bis, avviene senza che il detentore incorra  in  spese  a
          causa del valore di mercato nullo o negativo  del  veicolo,
          fatti salvi i costi documentati relativi alla cancellazione
          del  veicolo  dal  Pubblico  registro  automobilistico,  di
          seguito denominato: "PRA", e quelli relativi  al  trasporto
          dello stesso veicolo al  centro  di  raccolta  ovvero  alla
          concessionaria o alla succursale della casa costruttrice  o
          all'automercato. 
              3.  I  produttori  di  veicoli  provvedono  a  ritirare
          sull'intero territorio nazionale, i veicoli fuori uso  alle
          condizioni di cui al  comma  2,  e,  ove  sia  tecnicamente
          fattibile, i pezzi usati allo stato di  rifiuto,  derivanti
          dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di  quelli  per
          cui e' previsto dalla legge un  consorzio  obbligatorio  di
          raccolta, organizzando, direttamente o  indirettamente,  su
          base individuale  o  collettiva,  una  rete  di  centri  di
          raccolta   opportunamente   distribuiti   sul    territorio
          nazionale. I produttori si dotano di un sito  internet  dal
          quale sono reperibili le procedure di selezione dei  centri
          raccolta affiliati e le relative informazioni anagrafiche. 
              4. Nel caso in cui il produttore non ottempera a quanto
          stabilito al comma 3 sostiene gli eventuali  costi  per  il
          ritiro ed il trattamento del veicolo fuori uso. 
              5. Le disposizioni di cui ai commi 2,  3  e  4  non  si
          applicano se il veicolo  non  contiene  i  suoi  componenti
          essenziali, quali il motore, parti  della  carrozzeria,  il
          catalizzatore e le centraline elettroniche, se presenti  in
          origine, o se contiene rifiuti aggiunti. 
              6. Al momento della consegna del veicolo destinato alla
          demolizione,  il  concessionario   o   il   gestore   della
          succursale  della  casa  costruttrice  o   dell'automercato
          rilascia al detentore, in nome e per conto  del  centro  di
          raccolta che riceve il  veicolo,  apposito  certificato  di
          rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato  IV,
          completato  della  descrizione  dello  stato  del   veicolo
          consegnato   nonche'   dell'impegno   a   provvedere   alla
          cancellazione dal P.R.A. Il  concessionario  o  il  gestore
          della succursale della casa costruttrice o dell'automercato
          effettua, con  le  modalita'  di  cui  al  comma  8,  detta
          cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di
          raccolta e fornisce allo stesso centro  gli  estremi  della
          ricevuta dell'avvenuta denuncia e  consegna  delle  targhe,
          del certificato di proprieta' e della carta di circolazione
          relativi al veicolo. 
              7. Nel caso in cui il detentore consegni ad  un  centro
          di raccolta  il  veicolo  destinato  alla  demolizione,  il
          titolare del centro  rilascia  al  detentore  del  veicolo,
          apposito certificato di rottamazione conforme ai  requisiti
          di cui all'allegato IV, completato dalla descrizione  dello
          stato  del  veicolo  consegnato,  nonche'  dall'impegno   a
          provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento  del
          veicolo. 
              8. La cancellazione  dal  PRA  del  veicolo  fuori  uso
          avviene esclusivamente a cura del titolare  del  centro  di
          raccolta oppure, nel  caso  di  cessione  del  veicolo  per
          l'acquisto di  un  altro  veicolo,  previsto  al  comma  1,
          avviene a cura  del  concessionario  o  del  gestore  della
          succursale  della  casa  costruttrice  o  dell'automercato,
          senza oneri di agenzia a carico del detentore dello  stesso
          veicolo. A  tale  fine,  entro  trenta  giorni  naturali  e
          consecutivi dalla consegna del  veicolo  ed  emissione  del
          certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore
          o titolare restituisce il  certificato  di  proprieta',  la
          carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori
          uso, con le procedure stabilite dal decreto del  Presidente
          della Repubblica 19 settembre  2000,  n.  358.  Il  veicolo
          fuori uso puo' essere  cancellato  da  P.R.A.  solo  previa
          presentazione della copia del certificato di rottamazione . 
              9. Fatto salvo quanto previsto  all'art.  6,  comma  2,
          lettera a), il titolare del centro di raccolta  procede  al
          trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal
          PRA dello stesso veicolo effettuata ai sensi del comma 8. 
              10. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e
          consegna delle targhe e dei documenti relativi  al  veicolo
          fuori  uso  sono  annotati  dal  titolare  del  centro   di
          raccolta, dal  concessionario  o  dal  gestore  della  casa
          costruttrice  o  dell'automercato  sull'apposito   registro
          unico telematico dei veicoli fuori uso, istituito presso il
          centro elaborazione dati della Direzione  Generale  per  la
          motorizzazione del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti, da  tenersi  in  conformita'  alle  disposizioni
          emanate con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  da
          adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture  e
          dei trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della  legge
          23 agosto 1988, n. 400. 
              11. Agli stessi obblighi di cui ai  commi  9  e  10  e'
          soggetto il titolare del centro  di  raccolta  o  di  altro
          luogo di custodia dei veicoli rimossi  ai  sensi  dell'art.
          159 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  nel
          caso di demolizione ai sensi dell'art. 215,  comma  4,  del
          citato decreto legislativo n. 285 del 1992. 
              12. Il rilascio del certificato di rottamazione di  cui
          ai commi 6 e 7 libera il detentore del  veicolo  fuori  uso
          dalla  responsabilita'  penale,  civile  e   amministrativa
          connesse alla  proprieta'  e  alla  corretta  gestione  del
          veicolo stesso. 
              13. I certificati di rottamazione emessi in altri Stati
          membri  rispondenti  ai  requisiti  minimi  fissati   dalla
          Commissione europea  sono  riconosciuti  ed  accettati  sul
          territorio nazionale. 
              14. I veicoli a motore rinvenuti da organi  pubblici  o
          non  reclamati  dai  proprietari  e  quelli  acquisiti  per
          occupazione, ai sensi degli articoli 927,  929  e  923  del
          codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di  cui
          al comma 1  nei  casi  e  con  le  modalita'  stabiliti  in
          conformita' alle disposizioni emanate ai sensi del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              15. Le imprese esercenti attivita' di  autoriparazione,
          di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, consegnano,  ove
          cio' sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati  allo  stato
          di rifiuto derivanti  dalle  riparazioni  dei  veicoli,  ad
          eccezione di quelli per cui sono previsti  dalla  legge  un
          consorzio obbligatorio di raccolta o sistemi di gestione di
          filiera istituiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile
          2006, n. 152, ai seguenti soggetti: 
                a) direttamente ad un centro di raccolta  di  cui  al
          comma 3, qualora iscritti all'Albo  nazionale  dei  gestori
          ambientali; 
                b) ad un operatore autorizzato alla  raccolta  ed  al
          trasporto dei rifiuti perche' provveda al loro trasporto ad
          un centro di raccolta di cui al comma 3.». 
              - Il testo dell'art. 6 del citato  decreto  legislativo
          24 giugno  2003,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art.  6  (Prescrizioni  relative  al  trattamento  del
          veicolo fuori uso). - 1. Gli impianti di trattamento di cui
          all'art.  3,  comma  1,  lettera  o),  si  conformano  alle
          pertinenti prescrizioni tecniche stabilite all'allegato I. 
              2. Le operazioni di  trattamento  di  cui  all'art.  3,
          comma 1, lettera f), sono svolte in conformita' ai principi
          generali previsti dagli articoli  177  e  178  del  decreto
          legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  ed  alle  pertinenti
          prescrizioni dell'allegato  I,  nonche'  nel  rispetto  dei
          seguenti obblighi: 
                a)   effettuare   entro   dieci   giorni   lavorativi
          dall'ingresso  del  veicolo  nel  centro  di  raccolta   le
          operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori  uso
          di cui all'allegato I, punto 5 anche nel  caso  in  cui  lo
          stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA; 
                b)  effettuare  le  operazioni  per   la   messa   in
          sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5,  prima  di
          procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo  fuori
          uso o ad altre equivalenti operazioni volte a  ridurre  gli
          eventuali effetti nocivi sull'ambiente; 
                c) rimuovere  preventivamente,  nell'esercizio  delle
          operazioni di demolizione, i componenti ed i  materiali  di
          cui all'allegato  II  etichettati  o  resi  in  altro  modo
          identificabili,   secondo   quanto   disposto    in    sede
          comunitaria; 
                d) rimuovere e separare i materiali  e  i  componenti
          pericolosi in modo da non contaminare i successivi  rifiuti
          frantumati provenienti dal veicolo fuori uso; 
                e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito
          dei  componenti  in   modo   da   non   comprometterne   la
          possibilita' di reimpiego, di riciclaggio e di recupero. 
                e-bis) eseguire le operazioni di condizionamento  dei
          componenti di cui alla lettera e), consistenti in  pulizia,
          controllo, riparazione e verifica della loro funzionalita',
          al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio. 
              3.  Alla  chiusura  dell'impianto  di  trattamento,  il
          titolare  provvede  al  ripristino   ambientale   dell'area
          utilizzata, secondo le modalita'  stabilite  dalla  regione
          nel provvedimento di autorizzazione. Ai fini del ripristino
          ambientale e' data  priorita'  all'utilizzo  di  specifiche
          tecniche di ingegneria ambientale. 
              3-bis. I produttori dei veicoli assicurano le  migliori
          prestazioni  ambientali  e  l'efficienza  dei   centri   di
          raccolta convenzionati attraverso la verifica  dei  modelli
          unici di dichiarazione  ambientale  previsti  all'art.  11,
          comma  3,  e   del   possesso,   ove   disponibile,   delle
          certificazioni ISO 9001  e  14001,  EMAS  o  altro  sistema
          equivalente di gestione della qualita' sottoposto ad  audit
          e che comprenda anche  i  processi  di  trattamento  ed  il
          monitoraggio ambientale interno all'azienda. 
              4. Nel caso che,  dopo  l'avviamento  dell'impianto  di
          trattamento,  la  citta'  metropolitana  o   la   provincia
          competente per territorio accerta la non conformita'  dello
          stesso all'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208
          del decreto legislativo n. 152 del 2006, oppure accerta  il
          mancato rispetto  delle  condizioni  e  delle  prescrizioni
          stabilite nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio
          delle  operazioni  di  trattamento,  rilasciato  ai   sensi
          dell'articolo dello stesso art. 208 del decreto legislativo
          n. 152 del  2006,  la  regione  competente  per  territorio
          previa diffida, sospende quest'ultima autorizzazione per un
          periodo massimo di dodici mesi. La stessa autorizzazione e'
          revocata qualora il titolare dell'impianto non  provveda  a
          conformarsi, entro il predetto termine,  alle  prescrizioni
          delle predette autorizzazioni. 
              5. L'ammissione delle attivita' di recupero dei rifiuti
          derivanti da veicoli fuori uso alle procedure semplificate,
          ai sensi degli articoli 214 e 216 del  decreto  legislativo
          n. 152 del 2006, e' subordinata a preventiva  ispezione  da
          parte  della  citta'  metropolitana   o   della   provincia
          competente per territorio, da  effettuarsi  entro  sessanta
          giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio di
          attivita'  e,  comunque,  prima  dell'avvio  della   stessa
          attivita';  detta  ispezione,  che  e'   effettuata,   dopo
          l'inizio dell'attivita', almeno una volta l'anno, accerta: 
                a) la tipologia e la quantita' dei rifiuti sottoposti
          alle operazioni di recupero; 
                b) la conformita' delle attivita'  di  recupero  alle
          prescrizioni tecniche ed alle misure di  sicurezza  fissate
          in conformita'  alle  disposizioni  emanate  ai  sensi  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  nonche'  alle
          norme tecniche previste dall'art. 214 del medesimo  decreto
          legislativo n. 152 del 2006. 
              6. Nel caso che la citta' metropolitana o la  provincia
          competente  per  territorio,  a  seguito  delle   ispezioni
          previste  al  comma  5,   accerta   la   violazione   delle
          disposizioni stabilite allo  stesso  comma,  vieta,  previa
          diffida e fissazione di un termine per adempiere,  l'inizio
          ovvero  la  prosecuzione  dell'attivita',  salvo   che   il
          titolare  dell'impianto  non  provveda,  entro  il  termine
          stabilito, a  conformare  detta  attivita'  alla  normativa
          vigente. 
              7. La citta' metropolitana o la  provincia  trasmettono
          annualmente al Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio, ad ISPRA e all'Albo nazionale delle imprese che
          effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'art. 8, comma
          4, i risultati delle  ispezioni  effettuate  ai  sensi  del
          presente articolo. 
              8. L'autorizzazione all'esercizio delle  operazioni  di
          trattamento prevista al comma 1 dell'art. 208  del  decreto
          legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  e'  rilasciata  agli
          impianti di trattamento disciplinati dal  presente  decreto
          in conformita' a quanto disposto dal comma 12 del  medesimo
          art. 208 del decreto legislativo n.  152  del  2006  ed  e'
          rinnovabile, con le modalita' stabilite al citato comma 12.
          Tale  autorizzazione  dovra'  contenere,  tra  l'altro,  un
          riferimento esplicito agli obblighi di cui al comma  2  del
          presente articolo. Nel caso di impianto di trattamento che,
          all'atto del rilascio dell'autorizzazione  o  del  relativo
          rinnovo, e' registrato ai sensi  del  Regolamento  (CE)  n.
          1221/2009 (EMAS) o certificato  Uni  En  Iso  14001,  detta
          autorizzazione e'  concessa  ed  e'  rinnovabile  ai  sensi
          dell'art. 209 del decreto legislativo n. 152 del 2006. 
              8-bis. Il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo  di
          produzione del  rifiuto  -  presso  il  concessionario,  il
          gestore  della  succursale  della   casa   costruttrice   o
          l'automercato - destinati all'invio a impianti  autorizzati
          per il trattamento, e' consentito  fino  a  un  massimo  di
          trenta giorni. Tale deposito e' consentito  anche  in  aree
          scoperte e pavimentate nel solo caso di  veicoli  privi  di
          fuoriuscite di liquidi e  gas  e  che  abbiano  integre  le
          componenti destinate alla successiva messa in sicurezza.». 
              - Il testo dell'art. 7 del citato  decreto  legislativo
          24 giugno 2003, n. 209, citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 7 (Reimpiego e recupero). - 1.  Ai  fini  di  una
          corretta gestione dei rifiuti derivanti dal  veicolo  fuori
          uso, le autorita' competenti, fatte salve  le  norme  sulla
          sicurezza dei  veicoli  e  sul  controllo  delle  emissioni
          atmosferiche e del rumore, favoriscono, in conformita'  con
          la  gerarchia  prevista  dalla  direttiva  75/442/CEE,   il
          reimpiego dei componenti idonei, il recupero di quelli  non
          reimpiegabili, nonche',  come  soluzione  privilegiata,  il
          riciclaggio; ove sostenibile dal punto di vista ambientale. 
              1-bis. Per massimizzare il riciclaggio  e  il  recupero
          energetico dei materiali e dei componenti non metallici, le
          associazioni di categoria dei produttori  dei  veicoli,  le
          associazioni di categoria delle imprese che  effettuano  la
          raccolta nonche' quelle che effettuano il riciclaggio e  il
          recupero, ivi comprese le associazioni  delle  imprese  che
          effettuano recupero di energia  o  utilizzano  materiali  e
          componenti non metallici in qualita' di combustibile solido
          secondario,   possono   stipulare    con    il    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  un
          accordo di programma,  con  validita'  triennale,  atto  al
          conferimento a sistemi di gestione di filiera istituiti  ai
          sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              2. Gli operatori economici garantiscono che: 
                a) entro il 1° gennaio 2006, per i veicoli fuori  uso
          prodotti a partire dal 1° gennaio 1980, la  percentuale  di
          reimpiego e di recupero e' pari almeno all'85 per cento del
          peso medio per veicolo e  per  anno  e  la  percentuale  di
          reimpiego e di riciclaggio per gli stessi veicoli  e'  pari
          almeno all'80 per cento del peso medio per  veicolo  e  per
          anno; per i veicoli prodotti anteriormente  al  1°  gennaio
          1980, la percentuale di reimpiego e  di  recupero  e'  pari
          almeno al 75 per cento del peso medio  per  veicolo  e  per
          anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio e' pari
          almeno al 70 per cento del peso medio  per  veicolo  e  per
          anno; 
                b) entro il 1° gennaio  2015,  per  tutti  i  veicoli
          fuori uso la percentuale di reimpiego e di recupero e' pari
          almeno al 95 per cento del peso medio  per  veicolo  e  per
          anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio e' pari
          almeno all'85 per cento del peso medio per  veicolo  e  per
          anno. 
              2-bis. Al fine di verificare  il  raggiungimento  degli
          obiettivi di cui al comma 2, i responsabili degli  impianti
          di trattamento comunicano annualmente il peso effettivo dei
          veicoli fuori uso ottenuto dal sistema  di  pesatura  posto
          all'ingresso del centro di raccolta e i  dati  relativi  ai
          veicoli trattati ed  ai  materiali  derivanti  da  essi  ed
          avviati   al   recupero,   avvalendosi   del   modello   di
          dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994,
          n. 70, che, a tale fine, e'  modificato  con  le  modalita'
          previste dalla stessa legge n. 70  del  1994.  Sono  tenuti
          alla  predetta  comunicazione  anche   tutti   coloro   che
          esportano veicoli fuori uso o loro componenti.». 
              - Il testo dell'art. 8 del citato  decreto  legislativo
          24 giugno  2003,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 8 (Gestione del veicolo  fuori  uso).  -  1.  Per
          garantire  un  elevato   livello   di   tutela   ambientale
          nell'esercizio delle attivita' di trattamento  del  veicolo
          fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi  componenti
          o materiali, il Ministero dell'ambiente e della tutela  del
          territorio, di concerto con  i  Ministeri  delle  attivita'
          produttive e delle infrastrutture e dei  trasporti,  adotta
          misure per favorire e per incentivare: 
                a) gli accordi di cui all'art. 12, comma 1, ed  altre
          forme  di  collaborazione  tra  gli  operatori   economici,
          finalizzate ad assicurare: 
                  1) la costituzione di sistemi di raccolta di  tutti
          i veicoli fuori uso; 
                  2)  l'organizzazione  di  una  rete  di  centri  di
          raccolta idonei ad assicurare una raccolta e un trattamento
          efficienti  dei  veicoli   fuori   uso,   con   particolare
          riferimento a quelli  con  valore  di  mercato  negativo  o
          nullo; 
                  3) la presenza uniforme sul territorio di centri di
          raccolta e di impianti di trattamento e di riciclaggio; 
                  4) lo sviluppo di aree consortili in luoghi  idonei
          ove gli operatori possono garantire il ciclo di trattamento
          del veicolo fuori uso; 
                  5)  lo  sviluppo  del   recupero   energetico   dei
          materiali che non e' possibile o conveniente reimpiegare  o
          riciclare; 
                  6) la creazione di un sistema  informatico  per  il
          monitoraggio  dei  flussi  dei  veicoli  fuori  uso  e  dei
          relativi materiali; 
                b) lo sviluppo di  nuove  tecnologie  di  separazione
          post-frantumazione finalizzate a ridurre la produzione  del
          residuo di frantumazione; 
                c)  l'adeguamento  delle  imprese  alle  prescrizioni
          previste all'art. 6, commi 1 e 2; 
                d) l'adesione da parte  degli  stabilimenti  e  delle
          imprese  che  effettuano  le  attivita'  di  trattamento  a
          sistemi certificati di gestione dell'ambiente. 
              2.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio, di concerto con  i  Ministeri  delle  attivita'
          produttive e dell'economia e  delle  finanze,  al  fine  di
          sviluppare i  mercati  di  sbocco  per  il  riutilizzo  dei
          materiali  riciclati,   in   particolare   non   metallici,
          individua e promuove: 
                a) politiche di  sostegno  e  di  incentivazione  per
          operazioni finalizzate al riciclaggio, quali  la  raccolta,
          lo  smontaggio,  la  selezione  e  lo  stoccaggio,  per   i
          materiali che non hanno sbocchi di mercato; 
                b) accordi ed altre forme di collaborazione  tra  gli
          operatori  economici  finalizzate  ad  assicurare  adeguati
          standard di qualita' dei materiali trattati; 
                c) politiche di  sostegno  e  di  incentivazione  per
          l'impiego di quantita' crescenti  di  materiale  riciclato,
          anche al di fuori del settore automobilistico. 
              3. La regione promuove, anche  d'intesa  con  gli  enti
          locali  interessati  ed   anche   con   appositi   accordi,
          iniziative volte a favorire il reimpiego,  il  riciclaggio,
          il recupero ed il corretto smaltimento  del  veicolo  fuori
          uso  e  dei  rifiuti  costituiti  da  suoi   componenti   o
          materiali.  In  particolare,  al   fine   di   ridurre   lo
          smaltimento del veicolo fuori uso, sono favoriti, in ordine
          di priorita', il reimpiego, il riciclaggio ed  il  recupero
          energetico. 
              4. L'Albo nazionale delle  imprese  che  effettuano  la
          gestione dei rifiuti,  di  cui  all'art.  212  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  provvede,  avvalendosi
          dell'ISPRA, al monitoraggio del  sistema  di  gestione  dei
          rifiuti derivanti dai veicoli  fuori  uso  e  dai  relativi
          componenti e materiali ed al controllo  del  raggiungimento
          degli obiettivi  previsti  dal  presente  decreto,  inclusi
          quelli economici e quelli di  riciclaggio  e  di  recupero.
          Dall'attuazione della presente  disposizione  non  derivano
          oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.». 
              - Il testo dell'art. 10 del citato decreto  legislativo
          24 giugno  2003,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 10 (Informazioni per la demolizione e  codifica).
          -  1.  Il  produttore   del   veicolo,   entro   sei   mesi
          dall'immissione sul mercato dello stesso veicolo,  mette  a
          disposizione degli impianti di trattamento  autorizzati  le
          informazioni per la messa in sicurezza  e  la  demolizione,
          sotto forma di manuale o su supporto informatico, richieste
          dai gestori degli impianti di trattamento autorizzati. Tali
          informazioni devono consentire di  identificare  i  diversi
          componenti e materiali del veicolo e l'ubicazione di  tutte
          le sostanze pericolose in esso presenti. 
              1-bis. Fermo restando il rispetto delle  norme  vigenti
          in materia di riservatezza commerciale ed  industriale,  il
          produttore dei componenti del veicolo mette a  disposizione
          degli impianti di trattamento di cui all'art. 3,  comma  1,
          lettera o), per quanto  richiesto  dagli  stessi  impianti,
          adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio e
          sulla  verifica   dei   componenti   che   possono   essere
          reimpiegati. 
              2. 
              3.  Il  produttore  del  veicolo,  in  accordo  con  il
          produttore di materiali  e  di  componenti,  utilizza,  per
          detti materiali e componenti, le norme di codifica previste
          dalla decisione 2003/138/CE.». 
              - Il testo dell'art. 11 del citato decreto  legislativo
          24 giugno  2003,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 11 (Trasmissione di dati e di informazioni). - 1.
          Per ogni anno civile il  Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare comunica alla  Commissione
          europea,   per   via   elettronica,   i    dati    relativi
          all'attuazione dell'art. 7, comma 2, entro  18  mesi  dalla
          fine dell'anno per il quale sono  raccolti,  utilizzando  i
          dati trasmessi da ISPRA, ai sensi del comma 4. I dati  sono
          comunicati secondo il formato stabilito  dalla  Commissione
          europea in conformita' all'art. 9,  paragrafo  1-quinquies,
          della direttiva  2000/53/CE  e  sono  accompagnati  da  una
          relazione di controllo della qualita'. Il primo periodo  di
          comunicazione ha inizio il primo anno civile completo  dopo
          l'adozione dell'atto di esecuzione  che  ne  stabilisce  il
          formato per la trasmissione. 
              2. Entro il 30 aprile di ogni  anno  e,  per  il  2003,
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti  trasmette  all'ISPRA  i   dati   relativi   alle
          immatricolazioni di nuovi veicoli avvenute nell'anno solare
          precedente, i dati relativi ai certificati di  rottamazione
          emessi pervenuti dai centri di raccolta, dai concessionari,
          dai gestori delle  succursali  delle  case  costruttrici  o
          degli automercati relativi ai veicoli  fuori  uso  ad  essi
          consegnati, nonche' i dati relativi alle cancellazioni  che
          pervengono  dal  PRA.  Le  modalita'  di   acquisizione   e
          trasmissione  dei  dati  di  cui  al  presente  comma  sono
          determinati con decreto del Ministero delle  infrastrutture
          e  dei  trasporti,  sentita  l'APAT  per   i   profili   di
          competenza. 
              3. Fino al termine di piena operativita'  del  Registro
          elettronico nazionale, come individuato con il  decreto  di
          cui al comma 3-bis del decreto-legge 14 dicembre  2018,  n.
          135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
          2019, n. 12, i soggetti  che  effettuano  le  attivita'  di
          raccolta, di trasporto e di trattamento dei  veicoli  fuori
          uso  e  dei  relativi  componenti  e  materiali  comunicano
          annualmente i dati relativi ai  veicoli  fuori  uso  ed  ai
          pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento,
          nonche' i dati relativi ai materiali,  ai  prodotti  ed  ai
          componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio
          e  al   recupero,   utilizzando   il   modello   unico   di
          dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994,
          n. 70. 
              4. L'ISPRA trasmette al Ministero dell'ambiente e della
          tutela del territorio, con cadenza annuale,  una  relazione
          contenente i dati di cui ai commi 2 e 3. 
              5. A decorrere dall'anno 2003, gli operatori  economici
          pubblicano  annualmente  e  rendono  disponibili   all'Albo
          nazionale delle imprese di cui  all'art.  8,  comma  4,  le
          informazioni riguardanti: 
                a)  la  costruzione  del  veicolo  e   dei   relativi
          componenti che possono  essere  reimpiegati,  recuperati  e
          riciclati; 
                b)  il  corretto  trattamento,   sotto   il   profilo
          ambientale,  del  veicolo  fuori   uso,   con   particolare
          riferimento alla rimozione  di  tutti  i  liquidi  ed  alla
          demolizione; 
                c) l'ottimizzazione delle possibilita' di  reimpiego,
          di riciclaggio e di recupero del veicolo fuori  uso  e  dei
          relativi componenti; 
                d) i progressi conseguiti in materia di recupero e di
          riciclaggio al fine di ridurre lo smaltimento  del  veicolo
          fuori uso e dei rifiuti costituiti dai relativi  componenti
          e materiali. 
              6.  Il  produttore  del   veicolo   rende   accessibili
          all'acquirente del veicolo le informazioni di cui al  comma
          5, includendole nelle pubblicazioni promozionali utilizzate
          per la commercializzazione dello stesso veicolo.». 
              - Il testo dell'art. 12 del citato decreto  legislativo
          24 giugno  2003,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 12  (Accordi  volontari).  -  1.  Fatti  salvi  i
          principi e gli obiettivi stabiliti dal presente decreto, il
          Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio,  di
          concerto con il Ministro  dello  sviluppo  economico,  puo'
          stipulare, con i settori economici interessati,  accordi  e
          contratti   di   programma   per   dare   attuazione   alle
          disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, all'art. 5,  comma
          1, all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e  d),  all'art.
          10, commi 1, 2 e 3, ed all'art. 11, commi 5  e  6,  nonche'
          per precisare le modalita'  di  applicazione  dell'art.  5,
          commi 2, 3, 4  e  5.  Detti  accordi  devono  soddisfare  i
          seguenti requisiti: 
                a) avere forza vincolante; 
                b) specificare  gli  obiettivi  e  le  corrispondenti
          scadenze, nonche' le modalita' per il  monitoraggio  ed  il
          controllo dei risultati raggiunti; 
                c) essere pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana e  comunicati  alla  Commissione  delle
          Comunita' europee; 
                d)  prevedere  l'accessibilita'   al   pubblico   dei
          risultati conseguiti; 
                d-bis) i risultati  conseguiti  nel  quadro  di  tali
          accordi devono esser controllati  con  cadenza  individuata
          nell'ambito degli accordi stessi e riferiti alle  autorita'
          competenti ed alla Commissione europea; 
                d-ter) le autorita' competenti dovranno  assumere  le
          opportune  misure  per  esaminare  i   progressi   compiuti
          nell'ambito di tali accordi; 
                d-quater) nel caso di inosservanza degli accordi o di
          mancato  raggiungimento  degli  obiettivi   oggetto   degli
          accordi,  le  autorita'  competenti  assumeranno  tutte  le
          misure per garantire l'osservanza delle misure previste dal
          presente decreto.». 
              - Il testo dell'art. 13 del citato decreto  legislativo
          24 giugno 2003, n. 209,  ,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 13 (Sanzioni). - 1. Chiunque  effettua  attivita'
          di gestione dei veicoli fuori uso e dei rifiuti  costituiti
          dei relativi componenti e materiali in violazione dell'art.
          6, comma 2, e' punito con l'arresto da sei mesi a due  anni
          e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. 
              2. Chiunque viola la disposizione dell'art. 5, comma 1,
          e' punito con  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
          1.000 euro a 5.000 euro. 
              3. In caso di mancata consegna del certificato  di  cui
          all'art.  5,  commi  6  e  7,  si   applica   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da 300 euro  a  3.000  euro.  Nel
          caso in cui i suddetti documenti risultino inesatti  o  non
          conformi  a  quanto  stabilito  nel  presente  decreto,  si
          applicano le medesime sanzioni ridotte della meta'. 
              4. Chiunque viola le disposizioni dell'art. 5, commi 8,
          9, 10 e  11,  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro. 
              5. Chiunque produce o immette sul mercato  materiali  o
          componenti di veicoli in  violazione  del  divieto  di  cui
          all'art.  9  e'  punito  con  la  sanzione   amministrativa
          pecuniaria da 20.000 euro a 100.000 euro. 
              6. In  caso  di  violazione  degli  obblighi  derivanti
          dall'art.  10,  commi  1  e  3,  si  applica  la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro. 
              7. Chiunque  non  effettua  la  comunicazione  prevista
          dall'art. 11, comma 3, o la effettua in modo  incompleto  o
          inesatto   e'   punito   con   la    sanzione    pecuniaria
          amministrativa da 3.000 euro a 18.000  euro.  Nel  caso  di
          mancata  presentazione  della  predetta  comunicazione   si
          applica altresi' la sospensione dell'autorizzazione per  un
          periodo da due a sei mesi. La comunicazione  effettuata  in
          modo  incompleto  o  inesatto  puo'  essere  rettificata  o
          completata entro e non oltre il termine di sessanta  giorni
          dalla  data  di  presentazione  prevista  per   la   stessa
          comunicazione. 
              8.  Per  l'irrogazione  delle  sanzioni  amministrative
          pecuniarie  previste  dal  presente  decreto   e   per   la
          destinazione  dei  relativi  proventi  si  applica   quanto
          stabilito  dagli  articoli  55   e   55-bis   del   decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.». 
              - Il testo dell'art. 15 del citato decreto  legislativo
          24 giugno  2003,  n.  209,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              «Art. 15 (Disposizioni transitorie e finali). -  1.  Il
          titolare  del  centro  di  raccolta  o   dell'impianto   di
          trattamento in esercizio alla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  entro  sei  mesi  dalla  stessa   data,
          presenta alla regione competente per territorio domanda  di
          autorizzazione corredata  da  un  progetto  di  adeguamento
          dell'impianto alle disposizioni del presente decreto. Detto
          progetto comprende un piano per  il  ripristino  ambientale
          dell'area utilizzata, da attuare alla chiusura dello stesso
          impianto. 
              2. La regione, entro i termini stabiliti dall'art.  208
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, conclude  il
          procedimento e  si  pronuncia  in  merito  al  progetto  di
          adeguamento. In  caso  di  approvazione  del  progetto,  la
          regione  autorizza   l'esercizio   dei   relativi   lavori,
          stabilendone le modalita' di esecuzione ed il  termine  per
          la  conclusione,  che  non  puo'  essere,  in  ogni   caso,
          superiore a 18 mesi, a decorrere dalla data di approvazione
          del progetto. 
              3. Nel caso in cui, in sede di procedimento, emerge che
          non risultano rispettati i  soli  requisiti  relativi  alla
          localizzazione dell'impianto previsti dal presente decreto,
          la  regione  autorizza  la   prosecuzione   dell'attivita',
          stabilendo le  prescrizioni  necessarie  ad  assicurare  la
          tutela della salute e dell'ambiente,  ovvero  prescrive  la
          rilocalizzazione dello stesso impianto in tempi definiti. 
              4. La citta' metropolitana o  la  provincia  competente
          per territorio, entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto,  procede  all'ispezione  degli
          impianti in  esercizio  alla  stessa  data  che  effettuano
          l'attivita' di recupero di  rifiuti  derivanti  da  veicoli
          fuori uso di cui all'art. 6, comma 5, al fine di verificare
          il rispetto delle norme  tecniche  e  delle  condizioni  di
          esercizio previste dal presente decreto e,  se  necessario,
          stabilisce le modalita' ed i tempi per conformarsi a  dette
          prescrizioni, consentendo, nelle more dell'adeguamento,  la
          prosecuzione dell'attivita'. In caso di mancato adeguamento
          nei  modi  e  nei   termini   stabiliti,   l'attivita'   e'
          interrotta. 
              5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, commi  2
          e 8, le disposizioni relative alla  consegna  gratuita  del
          veicolo, di cui allo stesso art. 5, commi  2,  3  e  4,  si
          applicano: 
                a) a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, per  i  veicoli  immessi  sul  mercato  a
          partire dal 1° luglio 2002; 
                b) dal 1° gennaio 2007, per  i  veicoli  immessi  sul
          mercato anteriormente al 1° luglio  2002.  Nelle  more  del
          conseguimento delle  obbligazioni  di  cui  all'art.  5,  i
          produttori sostengono, a titolo individuale, gli  eventuali
          costi derivanti dal valore negativo dei veicoli immessi sul
          mercato a partire dal 1° luglio 2002. 
              6.  L'entita'  della  garanzia   finanziaria   prevista
          dall'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
          puo' essere ridotta se il centro di raccolta  e  l'impianto
          di trattamento sono registrati  ai  sensi  del  Regolamento
          (CE) n. 1221/2009 (EMAS) o certificato Uni En Iso 14001. 
              7. E' consentito il commercio delle parti  di  ricambio
          di cui all'art. 6, comma 2, lettera  e-bis)  recuperate  in
          occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento
          del veicolo fuori uso effettuate in un centro  di  raccolta
          autorizzato, ad esclusione di quelle  che  hanno  attinenza
          con  la  sicurezza   dello   stesso   veicolo   individuate
          all'allegato  III.  Il  gestore  del  centro  di   raccolta
          garantisce  la  tracciabilita',   con   l'indicazione   sui
          documenti di vendita,  dei  ricambi  matricolati  posti  in
          commercio. 
              8. Le parti di ricambio attinenti  alla  sicurezza  del
          veicolo derivanti dal trattamento  del  veicolo  fuori  uso
          sono   cedute   solo   agli    esercenti    attivita'    di
          autoriparazione per essere riutilizzate.  Ciascuna  impresa
          di autoriparazione e' tenuta a certificarne  l'idoneita'  e
          la funzionalita'. 
              9. L'utilizzazione delle parti di ricambio  di  cui  ai
          commi 7 e 8 da  parte  delle  imprese  esercenti  attivita'
          autoriparazione deve risultare  da  fatture  rilasciate  al
          cliente. 
              10. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto le disposizioni dell'art. 46  del  decreto
          legislativo n. 22 del 1997  non  si  applicano  ai  veicoli
          individuati all'art. 1, comma 1,  e  definiti  all'art.  3,
          comma 1, lettera a). 
              11. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio, di concerto  con  i  Ministri  delle
          attivita'  produttive  e   delle   infrastrutture   e   dei
          trasporti,  si  provvede  ad   integrare,   modificare   ed
          aggiornare gli allegati del presente decreto in conformita'
          alle modifiche intervenute in sede comunitaria. 
              11-bis. All'art. 103, comma 1, del decreto  legislativo
          30 aprile 1992, n.  285,  e  successive  modificazioni,  le
          parole: "la cessazione  della  circolazione  di  veicoli  a
          motore e di rimorchi non avviati alla demolizione  o"  sono
          soppresse. 
              12. In  relazione  a  quanto  disposto  dall'art.  117,
          quinto comma, della  Costituzione  le  norme  del  presente
          decreto, afferenti  a  materia  di  competenza  legislativa
          delle regioni e delle province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, che non hanno  ancora  provveduto  al  recepimento
          della direttiva 2000/53/CE, si applicano fino alla data  di
          entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
          regione e provincia autonoma, da adottarsi nel rispetto dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario   e   dei
          principi fondamentali desumibili dal presente decreto.». 
              - Il testo dell'Allegato I, punti  1  e  2  del  citato
          decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, come modificato
          dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Allegato I 
              (art. 6, commi 1 e 2) 
              Requisiti relativi al centro di raccolta e all'impianto
          di trattamento dei veicoli fuori uso 
              1. Ubicazione dell'impianto di trattamento. 
              1.1. Al  fine  del  rilascio  dell'autorizzazione  agli
          impianti di trattamento disciplinati dal presente  decreto,
          l'autorita' competente tiene conto  dei  seguenti  principi
          generali  relativi   alla   localizzazione   degli   stessi
          impianti: 
              1.1.1.  Il  centro  di   raccolta   e   l'impianto   di
          trattamento non devono ricadere: 
                a) abrogata; 
                b) in aree  individuate  ai  sensi  dell'art.  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica 8  settembre  1997,
          n. 357, e successive modificazioni, fatto salvo il caso  in
          cui  la  localizzazione  e'  consentita  a  seguito   della
          valutazione di impatto ambientale o  della  valutazione  di
          incidenza, effettuate ai sensi  dell'art.  5  del  medesimo
          decreto; 
                c) in aree naturali protette sottoposte a  misure  di
          salvaguardia ai sensi dell'art. 6, comma 3, della  legge  6
          dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche; 
                d) in  aree  site  nelle  zone  di  rispetto  di  cui
          all'art. 21, comma 1, del  decreto  legislativo  11  maggio
          1999, n. 152, e successive modifiche; 
                e) nei territori sottoposti a  vincolo  paesaggistico
          ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e
          successive  modifiche,   salvo   specifica   autorizzazione
          regionale, ai sensi dell'art. 151 del citato decreto. 
              1.1.2.  Il  centro  di   raccolta   e   l'impianto   di
          trattamento devono essere ubicati in aree  compatibili  con
          la disciplina  dei  piani  di  bacino  o  piani  di  bacino
          stralcio per l'assetto idrogeologico, di cui agli  articoli
          dal 65 al 71 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
              1.1.3. Per ciascun sito di ubicazione sono valutate  le
          condizioni  locali  di  accettabilita'   dell'impianto   in
          relazione ai seguenti parametri: 
                a) distanza dai  centri  abitati;  a  tal  fine,  per
          centro abitato si intende un insieme di edifici costituenti
          un  raggruppamento  continuo,  ancorche'  intervallato   da
          strade, piazze, giardini o simili, costituito da  non  meno
          di venticinque fabbricati e da aree  di  uso  pubblico  con
          accessi veicolari o pedonali sulla strada; 
                b) presenza di beni storici, artistici,  archeologici
          e paleontologici. 
              1.1.4.  Nell'individuazione  dei   siti   idonei   alla
          localizzazione sono da privilegiare: 
                1) le aree industriali dismesse; 
                2) le aree per servizi e impianti tecnologici; 
                3)  le   aree   per   insediamenti   industriali   ed
          artigianali. 
              1.2. Le regioni devono favorire la rilocalizzazione del
          centro di raccolta e dell'impianto di  trattamento  ubicati
          in aree non idonee,  individuando,  a  tal  fine,  appositi
          strumenti di agevolazione. 
              1.3. L'area prescelta per la localizzazione del  centro
          di raccolta e  dell'impianto  di  trattamento  deve  essere
          servita dalla rete viaria di scorrimento urbano  ed  essere
          facilmente accessibile da parte di automezzi pesanti. 
              2. Requisiti del centro di raccolta e dell'impianto  di
          trattamento. 
              2.1. Il centro di raccolta e l'impianto di  trattamento
          sono dotati di: 
                a) area adeguata, dotata di superficie impermeabile e
          di sistemi di raccolta dello spillaggio, di decantazione  e
          di sgrassaggio; 
                b)  adeguata  viabilita'   interna   per   un'agevole
          movimentazione, anche in caso di incidenti; 
                c) sistemi di convogliamento delle  acque  meteoriche
          dotati di pozzetti per il drenaggio, vasche di  raccolta  e
          di   decantazione,   muniti   di   separatori   per    oli,
          adeguatamente dimensionati; 
                d) adeguato sistema di raccolta e di trattamento  dei
          reflui, conformemente a  quanto  previsto  dalla  normativa
          vigente in materia ambientale e sanitaria; 
                e)  deposito  per  le  sostanze  da  utilizzare   per
          l'assorbimento  dei  liquidi   in   caso   di   sversamenti
          accidentali e per la neutralizzazione  di  soluzioni  acide
          fuoriuscite dagli accumulatori; 
                f) idonea recinzione lungo tutto il loro perimetro; 
                f-bis) adeguato sistema di  pesatura  per  i  veicoli
          fuori uso in ingresso al centro di raccolta. 
              2.2. Il centro di raccolta e' strutturato  in  modo  da
          garantire: 
                a) l'adeguato stoccaggio  dei  pezzi  smontati  e  lo
          stoccaggio su superficie impermeabile dei pezzi contaminati
          da oli; 
                b)  lo  stoccaggio  degli  accumulatori  in  appositi
          contenitori,  effettuando,  sul   posto   o   altrove,   la
          neutralizzazione elettrolitica dei filtri dell'olio  e  dei
          condensatori      contenenti      policlorobifenili       o
          policlorotrifenili; 
                c) lo stoccaggio separato, in appositi serbatoi,  dei
          liquidi e dei fluidi derivanti dal veicolo fuori uso, quali
          carburante,  olio  motore,  olio  del  cambio,  olio  della
          trasmissione, olio idraulico,  liquido  di  raffreddamento,
          antigelo, liquido  dei  freni,  acidi  degli  accumulatori,
          fluidi dei sistemi di  condizionamento  e  altri  fluidi  o
          liquidi contenuti nel veicolo fuori uso; 
                d) l'adeguato stoccaggio dei pneumatici fuori uso. 
              2.3.  Al   fine   di   minimizzare   l'impatto   visivo
          dell'impianto e la rumorosita' verso l'esterno,  il  centro
          di raccolta e'  dotato  di  adeguata  barriera  esterna  di
          protezione ambientale, realizzata con siepi o alberature  o
          schermi mobili. 
              2.4. Il titolare del centro di raccolta  garantisce  la
          manutenzione  nel  tempo  della  barriera   di   protezione
          ambientale. 
              (Omissis).».