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La tua azienda è pronta per i nuovi criteri antincendio?

11 gennaio 2022
Dicembre n°3 2021

Arrivano nuovi criteri per il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio sui luoghi di lavoro. Il ministero dell’Interno li ha già approvati, ma niente panico: le nuove regole scattano dal 25 settembre 2022. Le aziende hanno quindi 12 mesi per organizzarsi. In particolare, viene resa obbligatoria la “qualificazione” del tecnico manutentore. Cosa significa? Ecco le novità da sapere per non farsi trovare impreparati.

È tutto nero su bianco nel decreto del ministero dell’Interno datato 1 settembre 2021. Il documento definisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 46, comma 3 del Dlgs 81/2008, il cosiddetto Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro. Tra le definizioni, spunta il tecnico manutentore qualificato, cioè una  persona fisica in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II, che costituisce parte integrante del decreto. Insomma, saranno i tecnici manutentori qualificati a poter svolgere interventi di manutenzione e controllo su impianti e attrezzature antincendio.

Nel dettaglio, l’articolo 3 del decreto spiega che questi interventi devono essere eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore. Secondo tre specifici criteri. Quali? Sono indicati nell’allegato 1 del provvedimento:

1- Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.

2- La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.

3- La tabella 1 indica alcune possibili norme e specifiche tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che integrano le disposizioni applicabili.

I tecnici in possesso della qualifica avranno la responsabilità dell’esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio. In pratica? L’allegato II dice che il manutentore qualificato deve possedere determinati requisiti di abilità, conoscenza e competenza. A meno che non svolga già attività di manutenzione da almeno 3 anni, deve seguire un percorso di formazione erogato da soggetti formatori qualificati, pubblici o privati. In ogni caso, che sia o meno esonerato dalla frequenza del corso di formazione, comunque superare una valutazione finale. Se la supera, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco gli rilascerà un attestato di tecnico manutentore qualificato.

La formazione, in realtà, non finisce qui. Nel corso della sua attività, infatti, il tecnico deve mantenersi aggiornato sull’evoluzione tecnica e normativa degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio. 

Cobat nell’ambito di qualificati programmi di consulenza e formazione potrà essere al fianco delle aziende.

Per maggiori informazioni, scrivere a consulenza@cobat.it