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Con l’entrata in vigore del D.lgs. 20 novembre 2008, n. 188 in attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti, i produttori ed importatori di nuove pile ed accumulatori operanti in Italia hanno l’obbligo di provvedere alla raccolta, al trattamento ed al riciclo delle pile ed accumulatori immessi sul mercato quando giungono a fine vita, potendo scegliere se aderire ad un sistema preesistente o se istituire in maniera individuale o collettiva un proprio sistema. Le principali aziende leader di produttori di nuove pile ed accumulatori operanti nel nostro paese, per assicurarsi il corretto adempimento dei propri obblighi legislativi, hanno scelto di delegare il Cobat, il sistema che con vent’anni di storia detiene il know how di settore più accreditato in Italia. Il Cobat, in precedenza Consorzio obbligatorio unico per la raccolta ed il riciclo delle batterie al piombo esauste, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 188/08, è considerato già sistema di raccolta e di trattamento pienamente legittimato ad operare su tutte le categorie di rifiuti di pile ed accumulatori, in un nuovo scenario che, diversamente da ieri, prevede la coesistenza di più operatori sul territorio nazionale. La mission del Cobat pertanto coincide oggi con il soddisfacimento delle esigenze dei produttori ed importatori, seguendo criteri di efficacia ed efficienza in grado di rendere il Consorzio il Sistema più autorevole a cui possa rivolgersi un produttore o importatore operante in Italia per adempiere le proprie responsabilità.
Principali attività svolte sul territorio nazionale
- raccolta separata dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili presso le strutture di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e presso i distributori che forniscono nuove pile e nuovi accumulatori portatili (art. 6 del D.lgs. 188/08);
- raccolta separata di pile ed accumulatori industriali presso gli utilizzatori finali e presso le strutture di raccolta differenziata dei rifiuti urbani (art. 7 del D.lgs. 188/08);
- raccolta separata di pile ed accumulatori per veicoli presso gli artigiani produttori del rifiuto (elettrauto, meccanici, autodemolitori, ecc.), presso le strutture di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e presso i distributori (art. 7 del D.lgs. 188/08);
- trattamento e riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori raccolti secondo le specifiche previste in art. 10 del D.lgs. 188/08;
- assolvimento agli obblighi documentali di cui all’art. 17, comma 2 c) del D.lgs. 188/08.
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