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Luogo: ROMA
Periodo: Dal 18-12-2008 al 18-12-2008
Recepimento Direttiva Comunitaria 66/2006/CE
Con D.Lgs. 188/2008 è stata recepita in Italia la Direttiva Comunitaria
di cui in
oggetto.
La legge, a seguito di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2008, è
entrata in vigore il 18 dicembre 2008 e disciplina l’immissione sul mercato
delle pile e degli
accumulatori nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo
smaltimento dei rifiuti di
pile e accumulatori.
Fra i punti qualificanti della “riforma” vi è l’obbligo
dei produttori e/o degli importatori
di batterie (chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo
professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi
o veicoli) di
farsi carico finanziariamente del “rifiuto batteria”.
Questi, ai sensi dell’art.14, possono immettere sul mercato pile o accumulatori,
solo
previa iscrizione nel Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento
dei sistemi di
gestione di rifiuti di pile e accumulatori che è in via di costituzione.
In tal senso è previsto
all’art.13 che il finanziamento delle operazioni di raccolta, di trattamento
e di riciclaggio dei
rifiuti di pile ed accumulatori … è a carico dei produttori.
Con decorrenza dal 18 dicembre 2008, quindi, è soppresso l’attuale “contributo
ambientale” (già sovrapprezzo) a carico del Produttore-Importatore
di batterie e di beni
contenenti batterie. Lo stesso è sostituito da altro contributo i cui
criteri di determinazione
sono affidati ad un emanando Decreto Ministeriale (art. 13 comma 2).
La nuova norma attribuisce ai Produttori (come sopra descritti) la responsabilità del
destino dei loro prodotti a fine vita; responsabilità che gli stessi
possono assolvere o
direttamente o delegare iscrivendosi ad un Sistema di Raccolta così come
descritto nel
D.Lgs.188/08.
L’art 20 del Decreto Legislativo attribuisce al Cobat status di Sistema
di Raccolta e
Trattamento di cui agli artt. 6, 7 e 10, continuando a svolgere le sue attività,
senza
soluzione di continuità.
Alla luce di quanto, pur in modo sommario, è stato sopra evidenziato
e
rappresentando che, alla presente, seguirà ulteriore dettagliata informativa, è necessario
esplicitare quanto segue:
A- Contributo Ambientale:
I) Fino alle ore 24 del 17 dicembre 2008 rimane in vigore il regime ante decreto
legislativo 188/08, permanendo, a carico della Vs azienda il Contributo Ambientale.
Fino a tale data, quindi, siete tenuti all’adempimento previsto dalla
precedente
disciplina.
II) Dalle ore 0,00 del 18 dicembre 2008 i produttori, sono tenuti a farsi carico
del rifiuto
pile o accumulatori e a finanziare le operazioni di raccolta trattamento riciclaggio
e
smaltimento dei rifiuti
B- Responsabilità Ciclo di Vita di Pile e Accumulatori:
I) Sulla scorta di quanto sopra, al fine di adempiere agli obblighi posti a
loro carico
dalla nuova legge, è sufficiente che i Produttori-Importatori, si iscrivano
e/o
confermino l’iscrizione al COBAT, tramite adesione mediante sottoscrizione
dell’allegato modulo.
Al fine di evitare un “impatto traumatico” della entrata in vigore
della legge e in
attesa dell’emanazione del Decreto Ministeriale di cui all’art
13 comma 2, per la
determinazione e ripartizione del contributo, il Cobat, entro il mese di Gennaio,
comunicherà le modalità provvisorie per l’applicazione
e l’erogazione dello stesso a far
data dal 1 febbraio 2009.
Si ricorda, comunque, che con decorrenza 18 dicembre 2008, non dovrà più essere
esposta in fattura la soppressa voce: Contributo Ambientale COBAT (o equivalenti)
Rimanendo a disposizione per ogni necessario ulteriore chiarimento, si porgono
distinti saluti.
Cobat
Il Presidente
Dott. Ing. Giancarlo Morandi
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MODULO DI ADESIONE AL SISTEMA DI RACCOLTA E TRATTAMENTO COBAT
direttiva.pdf |
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